COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/03/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società RHODENSE Camp. Allievi Reg. Gir. A Gara del 06-03-2013 tra Rhodense / Masseroni Marchese C.U. n. 52 del CRL n. 52 datato 15-03-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/03/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo società RHODENSE Camp. Allievi Reg. Gir. A
Gara del 06-03-2013 tra Rhodense / Masseroni Marchese
C.U. n. 52 del CRL n. 52 datato 15-03-2013
La società RHODENSE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 3, lamentando di essersi attivati prontamente per la risoluzione del guasto alla torre faro e di aver proposto in alternativa alla squadra ospite di giocare su un diverso campo.
Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva : dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che la partita non ha avuto inizio a causa del guasto ad uno dei fari del campo.
A nulla rilevano le giustificazione addotte dalla reclamante e le allegazioni documentali circa la tempestiva comunicazione al competente comune del guasto e la necessità della riparazione dello stesso, in quanto è fatto obbligo della società ospitante provvedere a che il campo sia utilizzabile per la gara, salvo i casi di forza maggiore (ad es. mancata erogazione della energia elettrica).
Nel caso di specie non si ravvisano gli estremi della forza maggiore e per tale ragione la decisione del GS merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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