COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/03/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società POGLIANO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 9-03-2013 tra Junior Cairate / Pogliano 1950 C.U. n. 51 della delegazione di Como datato 14-03-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/03/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo società POGLIANO Camp. Juniores Prov. Gir. A
Gara del 9-03-2013 tra Junior Cairate / Pogliano 1950
C.U. n. 51 della delegazione di Como datato 14-03-2013
La società A.C. POGLIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.- che ha squalificato i giocatori Stefano COLOMBO e Daniel PROCOPIO per 3 gare ciascuno per atti di violenza nei confronti di un giocatore avversario
La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva che il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto come risulta dal rapporto arbitrale, il Direttore di Gara riconosceva nella mischia creata dai calciatori del Pogliano, i predetti giocatori COLOMBO e PROCOPIO insultare e spintonare gli avversari. La sanzione inflitta dal G.S. è da ritenersi equa e conforme ai criteri di valutazione della presente commissione proporzionata al comportamento del giocatore.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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