COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PAULLESE Camp. Promozione Gir. F gara del 17-03-2013 tra Accademia San Donatese / Paullese C.U. n. 54 del CRL datato 21-03-2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PAULLESE Camp. Promozione Gir. F gara del 17-03-2013 tra Accademia San Donatese / Paullese C.U. n. 54 del CRL datato 21-03-2013. La società ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PAULESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore LOMBARDO Matteo per tre giornate per aver commesso un atto violento nei confronti di un avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal referto arbitrare risulta come il calciatore Lombardo Matteo abbia in effetti sferrato un calcio ad un avversario durante una fase di gioco, usando vigore spropositato. Tale comportamento merita sicuramente censura, ma una spropositata vigoria non può essere ritenuto un atto violento così come inteso dall’art. 19 comma 4 lettera B CGS. Conseguentemente, questa Commissione ritiene opportuno ridurre da tre a due le giornate di squalifica. Tanto premesso e ritenuto, RIDUCE la squalifica comminata al calciatore LOMBARDO Matteo da tre a due giornate Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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