COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società AC GONZAGA Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 16-03-2013 tra AC Gonzaga / FC Dosolo C.U. n. 37 della Delegazione di Mantova datato 21-03-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo società AC GONZAGA Camp. Juniores Prov. Gir. B
Gara del 16-03-2013 tra AC Gonzaga / FC Dosolo
C.U. n. 37 della Delegazione di Mantova datato 21-03-2013
La società AC GONZAGA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore, MONDINI Federico, sino al 16.05.2013, affermando che le decisioni del GS sono ingiuste in quanto il gesto non era volontario né peraltro violento.
Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentito l’arbitro a chiarimenti, osserva : dal rapporto arbitrale emerge che l'arbitro è stato colpito al petto, senza violenza, con il pallone scagliato con le mani dal calciatore, MONDINI Federico, dalla distanza di circa un metro.
Tale comportamento, avvenuto da breve distanza, giustifica la squalifica comminata dal GS al calciatore che merita pertanto di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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