COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società GS SERENISSIMA SAN PIO X Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 17-03-2013 tra Villa Calcio / GS Serenissima San Pio X C.U. n. 33 della Delegazione di Milano datato 21-03-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 05/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società GS SERENISSIMA SAN PIO X Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 17-03-2013 tra Villa Calcio / GS Serenissima San Pio X C.U. n. 33 della Delegazione di Milano datato 21-03-2013 La società GS SERENISSIMA SAN PIO X ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato i calciatori, CANDERAN Simone, FORNI Andrea, LIUNI Mattia e MELONCELLI Luca per 4 gare e l'allenatore PERFETTIBILE Ezio sino al 30.6.2013 e le ha comminato l'ammenda di Euro 100,00, affermando che le decisioni sono ingiuste in relazione al reale svolgimento dei fatti avvenuti sul terreno di gara, e comunque eccessive. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentito l’arbitro a chiarimenti, osserva : il reclamo può trovare parziale accoglimento con riferimento alla squalifica comminata al calciatore, MELONCELLI Luca, il quale, a differenza degli altri calciatori si è limitato ad pronunciare una frase offensiva e minacciosa nei confronti dell'arbitro e alla squalifica comminata all'allenatore PERFETTIBILE Ezio, il quale, dopo essere stato allontanato in seguito a frasi ingiuriose pronunciate nei confronti dell'arbitro, si è recato in tribuna e da lì aveva incitato i calciatori della propria squadra al gioco violento. Meritano di essere confermate quindi le squalifiche comminate ai calciatori, CANDERAN Simone, FORNI Andrea, LIUNI Mattia, in quanto, oltre agli insulti e minacce, hanno tenuto altresì comportamenti contrari ai principi di correttezza nei confronti dell'arbitro e/o di calciatori avversari, nonché l'ammenda di Euro 100,00, considerato che come affermato dall'arbitro nel proprio rapporto i sostenitori della reclamante hanno tenuto un comportamento inurbano, reiterandolo per tutta la gara. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al calciatore MELONCELLI Luca a tre gare e quella comminata all'allenatore PERFETTIBILE Ezio fino al 30.05.2013. Conferma per il resto le decisioni del GS. Dispone l’accredito della tassa se versata.
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