COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 11/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società LACCHIARELLA Camp. 2° Categoria Gir. V gara del 10-03-2013 tra Lacchiarella / Landriano C.U. n. 33 della Delegazione di Pavia datato 28-03-2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 11/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società LACCHIARELLA Camp. 2° Categoria Gir. V gara del 10-03-2013 tra Lacchiarella / Landriano C.U. n. 33 della Delegazione di Pavia datato 28-03-2013. La società LACCHIARELLA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha omologato il risultato conseguito sul terreno di giuoco, lamentando che la squadra avversaria LANDRIANO non ha rispettato le regole in materia di obbligo di impiego dei giovani calciatori nella categoria di appartenenza. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari avversaria rileva : dagli atti del presente giudizio emerge che la USD LACCHIARELLA non ha inviato il reclamo proposto avverso la decisione del GS anche alla squadra avversaria, tanto è vero che quest'ultima non risulta quale destinataria del reclamo stesso, come invece risultava esserlo nel reclamo proposto avanti al Giudice Sportivo Provinciale. Tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo proposto, ai sensi dell'Art. 33, comma V, CGS. Tanto premesso e ritenuto, DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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