COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 11/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società POLISPORTIVA BARZANO’ Camp. Giovanissimi Prov. Gir. C Gara del 14-03-2013 tra Polisportiva Barzanò / Robbiate C.U. n. 32 della Delegazione di Lecco datato 21-03-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 11/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società POLISPORTIVA BARZANO' Camp. Giovanissimi Prov. Gir. C Gara del 14-03-2013 tra Polisportiva Barzanò / Robbiate C.U. n. 32 della Delegazione di Lecco datato 21-03-2013 La società POLISPORTIVA BARZANO' ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato l'allenatore, GILARDI Osvaldo, sino al 5.05.2013, affermando che le decisioni del GS sono ingiuste in relazione ai fatti accaduti. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentito l’arbitro a chiarimenti, osserva : il reclamo non può essere accolto in quanto il comportamento “inurbano” tenuto dal Gilardi nei confronti di un calciatore minore giustifica la sanzione comminata allo stesso dal GS. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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