COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 11/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società S.S.D. SOSPIRESE Camp Esordienti Gir. E Gara del 09-03-2013 tra AC Castelverde ASD / S.S.D. Sospirese C.U. n. 34 della Delegazione di Cremona datato 21-03-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 11/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società S.S.D. SOSPIRESE Camp Esordienti Gir. E Gara del 09-03-2013 tra AC Castelverde ASD / S.S.D. Sospirese C.U. n. 34 della Delegazione di Cremona datato 21-03-2013 La società S.S.D. SOSPIRESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato l’allenatore MARIANI Roberto fino al 21.04.2013 ed il dirigente BONETTI Renato fino al 31.05.2013 in quanto a suo dire, al momento della firma del rapporto a fine gara da parte del dirigente accompagnatore della società signor Sportiello Raffaele per la convalida del risultato non ci sarebbe stato traccia del comportamento del MARIANI e del BONETTI. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva che la sanzione comminata al dirigente BONETTI Renato dal GS deve ritenersi congrua in quanto, indipendentemente dal fatto di non avere preso visione del supplemento di rapporto inviato successivamente dall’arbitro, il comportamento tenuto dal BONETTI è stato particolarmente grave ed antisportivo. Tanto premesso e ritenuto RESPINGE il reclamo presentato per il dirigente BONETTI Renato confermando l’inibizione fino al 31.05.2013 e DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposta avverso la squalifica dell’allenatore MARIANI Roberto ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera B) del C.G.S. Dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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