COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società GS ARCONATESE 1926 Camp. Eccellenza. Gir. A Gara del 30-03-2013 tra US Bustese / GS Arconatese 1926 C.U. n. 58 del CRL datato 05-04-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società GS ARCONATESE 1926 Camp. Eccellenza. Gir. A Gara del 30-03-2013 tra US Bustese / GS Arconatese 1926 C.U. n. 58 del CRL datato 05-04-2013 La società GS ARCONATESE 1926 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il giocatore CARUGGI Daniele per tre giornate, lamentando come il gesto sia da condannare ma commesso con leggerezza ed in reazione alle provocazioni del pubblico presente. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva : l'arbitro nel suo rapporto riporta in modo chiaro come il calciatore CARUGGI Daniele abbia tenuto una condotta ingiuriosa ed oltraggiosa nei confronti del pubblico presente sulla tribuna. Tale comportamento, assolutamente censurabile, merita la conferma della sanzione comminata dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo presentato e conferma la squalifica per tre giornate a carico di CARUGGI Daniele. Dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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