COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società OLTREPO’ Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 28-03-2013 tra Oltrepò / Pro Vigevano C.U. n. 58 del CRL datato 05-04-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 18/04/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo società OLTREPO' Camp. Eccellenza Gir. A
Gara del 28-03-2013 tra Oltrepò / Pro Vigevano
C.U. n. 58 del CRL datato 05-04-2013
La società OLTREPO' ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la squalifica per tre gare a carico del calciatore BALESTRA Andrea lamentando che si sia trattato di un normale fallo di gioco non violento. Pertanto, chiede l'annullamento della squalifica comminata al BALESTRA.
La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : il reclamo non merita accoglimento.
Dagli atti ufficiali di gara emerge come il BALESTRA Andrea abbia colpito con un forte calcio un avversario, facendolo cadere a terra.
Tale comportamento può rientrare sicuramente in un atto di violenza, così come sancito dall'art. 19 CGS, e pertanto la sanzione comminata dal GS merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
il ricorso e dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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