COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società AS VIS NOVA GIUSSANO Camp. Eccellenza. Gir. B Gara del 28-03-2013 tra AS Vis Nova Giussano / Cavenago C.U. n. 58 del CRL datato 05-04-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società AS VIS NOVA GIUSSANO Camp. Eccellenza. Gir. B Gara del 28-03-2013 tra AS Vis Nova Giussano / Cavenago C.U. n. 58 del CRL datato 05-04-2013 La società AS VIS NOVA GIUSSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato l'ammenda di euro 200,00 nei confronti della società reclamante, affermando come il dirigente BOFFI Enrico non abbia mai firmato il verbale di custodia dell'autovettura del direttore di gara. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva. Dagli atti ufficiali di gara e dal supplemento di rapporto dell'arbitro emerge come il dirigete BOFFI Enrico abbia sottoscritto l'inizio custodia del veicolo senza evidenziare imperfezioni o segni alla vettura. Al momento della restituzione delle chiavi della stessa, il dirigente BOFFI Enrico avrebbe dovuto verificare lo stato del veicolo e solo dopo restituire il mezzo. Tale comportamento negligente, unito a quanto dettagliatamente riportato nel supplemento di rapporto – che si rammenta essere fonte privilegiata di prova – merita la conferma dell'ammenda di euro 200,00. Pertanto le suddette sanzioni meritano di essere confermate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo presentato e conferma la sanzione dell'ammenda di euro 200,00 Dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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