COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società POL. FOLZANO Camp. Eccellenza Gir. C Gara del 30-03-2013 tra Pol. Folzano / A.C. Palazzolo C.U. n. 58 del CRL datato 05-04-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società POL. FOLZANO Camp. Eccellenza Gir. C Gara del 30-03-2013 tra Pol. Folzano / A.C. Palazzolo C.U. n. 58 del CRL datato 05-04-2013 La società POL. FOLZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica al calciatore GALBIGNANI Matteo per 3 gare, lamentando che la sanzione è eccessiva in relazione al comportamento non violento tenuto dallo stesso nei confronti di un avversario. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva : l’arbitro, sentito a chiarimenti da questa Commissione, anche con riferimento al comportamento del GALBIGNANI, ha precisato che il calcio a gioco fermo con cui lo stesso ha colpito un avversario è stato lieve, tanto che i due calciatori si sono immediatamente rappacificati. Alla luce di ciò, si ritiene opportuno ed equo mitigare lievemente la squalifica comminata al calciatore. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al GALBIGNANI Matteo a 2 gare. Dispone l’accredito della tassa se versata.
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