COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società POLISPORTIVA VIRGILIO Camp. Juniores Prov. Gir. B gara del 09-03-2013 tra Polisportiva Virgilio / Bagnolo San Giacomo C.U. n. 37 della Delegazione di Mantova datato 21-03-2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società POLISPORTIVA VIRGILIO Camp. Juniores Prov. Gir. B gara del 09-03-2013 tra Polisportiva Virgilio / Bagnolo San Giacomo C.U. n. 37 della Delegazione di Mantova datato 21-03-2013. La società POLISPORTIVA VIRGILIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la perdita della gara a carico della reclamante, un punto di penalizzazione in classifica, l'ammenda di euro 150,00 (prima rinuncia) nonché ha inflitto al sig. TURINO Piero l'inibizione fino al 24.03.2013, lamentando che le sanzioni sarebbero ingiuste rispetto ai fatti così come accaduti. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva : il reclamo non può trovare accoglimento. Dagli atti ufficiali di gara emerge chiaramente che l'arbitro, constatato l'impraticabilità del campo indicato dalla società ospitante per la disputa della gara (campo n. 2), la società Pol. Virgilio si è rifiutata di giocare la partita sul campo n. 1, in ottime condizioni di praticabilità. Da una verifica presso la Delegazione Provinciale competente si è appreso che al momento dell'affiliazione la reclamante aveva segnalato come terreno di gioco solo il campo “G. Quarantini “ 1 e successivamente alcuna comunicazione di variazione è pervenuta alla Delegazione di Mantova (vedasi dichiarazione del segretario datata 11.04.2013). Pertanto, la società Pol. Virgilio avrebbe dovuto giocare le gare sul campo designato (n.1). Di talché la delibera emessa dal Giudice Sportivo merita di essere confermata. Quanto alla inibizione del Sig. TURINO Piero, dirigente accompagnatore, la stessa è da dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b). Tanto premesso e ritenuto RESPINGE il reclamo presentato e conferma la delibera del Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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