COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società POLISPORTIVA VIRGILIO Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 10-03-2013 tra Polisportiva Virgilio / San Lazzaro C.U. n. 37 della Delegazione di Mantova datato 21-03-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società POLISPORTIVA VIRGILIO Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 10-03-2013 tra Polisportiva Virgilio / San Lazzaro C.U. n. 37 della Delegazione di Mantova datato 21-03-2013 La società POLISPORTIVA VIRGILIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la perdita della gara a carico della reclamante, un punto di penalizzazione in classifica, l'ammenda di euro 25,00 (prima rinuncia) nonché ha inflitto al sig. BERTOLETTI Tiziano l'inibizione fino al 24.03.2013, lamentando che le sanzioni sarebbero ingiuste stante il vizio procedurale seguito dalla società San Lazzaro per l'esperimento del reclamo avanti il GS. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva : il reclamo non può trovare accoglimento. Dapprima preme precisare che il GS ha comminato le sanzioni come indicate nella delibera impugnata esercitando il suo regolare potere di ufficio così come indicato all'art. 29 del CGS, indipendentemente dalla proposizione del reclamo. Ciò premesso, dagli atti ufficiali di gara emerge che l'arbitro, constatato l'impraticabilità del campo indicato dalla società ospitante per la disputa della gara (campo n. 2), invitava le squadre a giocare la partita sul campo n. 1 in ottime condizioni, incontrando il rifiuto della società Pol. Virgilio. Da una verifica presso la Delegazione Provinciale competente si è appreso che al momento dell'affiliazione la reclamante aveva segnalato come terreno di gioco solo il campo “G. Quarantini “ 1, e successivamente alcuna comunicazione di variazione è pervenuta alla Delegazione di Mantova (vedasi dichiarazione del segretario datata 11.04.2013). Pertanto, la società Pol. Virgilio avrebbe dovuto giocare le gare sul campo designato (n.1). Di talché la delibera emessa dal Giudice Sportivo merita di essere confermata. Quanto alla inibizione del Sig. BERTOLETTI Tiziano, dirigente accompagnatore, la stessa è da dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b). Tanto premesso e ritenuto RESPINGE il reclamo presentato e conferma la delibera del Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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