COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 91 del 28.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.1. A.S.D. SAN MARCO LA CATOLA – RIPETIZIONE GARA, AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORI (GARA SPORTING FORTORE – SAN MARCO LA CATOLA DEL 24.02.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 5^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 91 del 28.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.1. A.S.D. SAN MARCO LA CATOLA – RIPETIZIONE GARA, AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORI (GARA SPORTING FORTORE - SAN MARCO LA CATOLA DEL 24.02.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 5^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, richiamata in questa sede la decisione del 13 marzo 2013 pubblicata sul C.U. n. 87 del 14 marzo 2013, accertata la regolarità dell'invio della raccomandata alla società controparte, sentita la società A.S.D. Sporting Fortore, che ha inviato tempestive controdeduzioni sul ricorso presentato dalla società A.S.D. San Marco La Catola ed ha chiesto di essere ascoltata, e convocato a chiarimenti l'arbitro della gara, con l’assistenza del Presidente del Comitato Regionale Arbitri, sig. Paolo di Toro, osserva quanto segue. La ricorrente, come già riportato nella decisione di questa C.D. del 13 marzo 2013, chiede la vittoria a tavolino della gara giocata il 24 febbraio 2013 e l'annullamento della sanzione della ammenda di euro 200,00 posta a suo carico dal G.S. A sostegno di tale richiesta evidenzia argomentazioni tese a sostenere il mancato interesse del San Marco La Catola ad avviare ed alimentare una situazione di conflitto dopo che aveva pareggiato su rigore quasi al termine dei minuti regolamentari del secondo tempo. Nega, perciò, la responsabilità dell'accaduto, che va riconosciuta a carico della A.S.D. Sporting Fortore, la quale va desunta, sempre a detta della ricorrente, anche dalla sproporzione dei partecipanti ai fatti e dalle documentate lesioni riportate da un suo tesserato. Avanza, inoltre, considerazioni sul numero dei calciatori da espellere, ritenendo che qualora non ci fosse stato l'intervento del n. 4 avversario, che non ha permesso al direttore di gara di individuare altri tesserati dello stesso Sporting, il numero dei calciatori da espellere sarebbe stato sicuramente più alto e che ciò avrebbe portato la A.S.D. Sporting Fortore a ritrovarsi in campo con un numero di calciatori inferiore a quello minimo previsto per riprendere la gara. In definitiva la ricorrente fonda la sua richiesta di assegnarle la vittoria a tavolino della gara, con contestuale annullamento della sanzione della ammenda, sulla sproporzione dei partecipanti alla "rissa" rilevabile dai calciatori individuati dall'arbitro e riportati sul referto di gara e sulla supposizione che senza l'intervento del n. 4 avversario lo stesso arbitro avrebbe individuato altri partecipanti della società Sporting Fortore. La società controparte ha contestato in toto quanto riportato dalla A.S.D. San Marco La Catola nel ricorso, ammettendo che i fatti si sono verificati tra i tesserati individuati dal direttore di gara, ma non con le modalità indicate dalla ricorrente. L'arbitro, sentito a chiarimenti, ha riportato per grandi linee le risultanze del referto riferendo che il comportamento del n. 4 dello Sporting Fortore ha di fatto impedito la identificazione di altri tesserati di entrambe le squadre. Gli elementi riscontrati, tenuto conto delle motivazioni poste dal G.S. a fondamento della propria decisione, non danno la possibilità a questa Commissione Disciplinare di poter accogliere la richiesta della ricorrente di avere riconosciuta la vittoria a tavolino in considerazione delle motivazioni sulle quali la stessa fonda tale richiesta. Considerazioni che avrebbero potuto avere sicuramente altro tipo di valutazione da parte di questo Organo Disciplinare qualora la gara fosse stata dichiarata chiusa per rissa. Appare, invece, possibile riconoscere una seppur minima riduzione della sanzione della ammenda in considerazione dei fatti verificatisi risultanti in referto e delle affermazioni fatte dalla società controparte e dall'arbitro in merito al comportamento non partecipativo ai fatti di buona parte dei tesserati del San Marco La Catola. P.Q.M. delibera di confermare la decisione del G.S. che ha disposto la ripetizione della gara e di ridurre a 150,00 euro l'ammenda a carico della A.S.D. San Marco La Catola. Nulla per la tassa non versata.
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