COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 91 del 28.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.2. A.S. D. POL. CLITERNINA – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA CLITERNINA – MONTENERO DEL 18.02.2013 – CAMPIONATO JUNIORES PROV. CB – 5^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 91 del 28.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.2. A.S. D. POL. CLITERNINA – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA CLITERNINA - MONTENERO DEL 18.02.2013 – CAMPIONATO JUNIORES PROV. CB – 5^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, sentita la società ricorrente, che ha chiesto espressamente l'audizione, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Vrapi Xhasti motivandola con la situazione di tensione verificatasi dopo uno scontro molto duro che costui ha avuto con il portiere avversario e che non è stato sanzionato dall'arbitro con il rigore. La ricostruzione fatta viene parzialmente confermata dalle risultanze del supplemento di rapporto a firma del direttore di gara, dove però non trova conferma la circostanza che il calciatore al termine della gara ha chiesto scusa all'arbitro per il suo comportamento. Alla luce di quanto sopra, benché si è in presenza di una condotta particolarmente violenta posta in essere dal suddetto calciatore da sanzionare sicuramente in modo deciso, la squalifica ad esso inflitta dal G.S. può subire una riduzione in considerazione del fatto che gli effetti fisici sull'arbitro, anche se hanno portato nell'immediato alla sospensione della gara, sono stati poi refertati con conseguenze non di particolare rilievo. P.Q.M. delibera di accogliere il ricorso e per l'effetto riduce la squalifica del calciatore Vrapi Xhasti a tutto il 31 agosto 2015. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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