COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 Dell’ 11 Aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 9.2.1. A.S.D. ROTELLO – IMPIEGO DI ALMENO UN CALCIATORE “GIOVANE” (GARA ROTELLO – MOLISE DEL 13.01.2013 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 15^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 95 Dell’ 11 Aprile 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
9.2.1. A.S.D. ROTELLO – IMPIEGO DI ALMENO UN CALCIATORE "GIOVANE"
(GARA ROTELLO - MOLISE DEL 13.01.2013 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 15^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Rotello e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto
segue.
La ricorrente ha proposto ricorso a questa Commissione Disciplinare avverso la decisione del
Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 86 del 9 marzo 2013, che ha rigettato il reclamo tendente a
fare applicare a carico della società F.C.D. Molise la punizione sportiva della perdita della gara per
non aver utilizzato per tutto il tempo di gara almeno un calciatore "giovane" nato dal 1° gennaio
1991 in poi.
Anche a questo Organo di Giustizia Sportiva la A.S.D. Rotello ha rappresentato che durante la
gara giocata il 13 gennaio 2013 la società avversaria, provvedendo alle sostituzioni, ha sostituito i
due calciatori nati nel 1991 che hanno iniziato la gara con due calciatori nati nel 1989, e
precisamente il n. 11, nato il 1991, con il n. 16, nato il 1989, ed il n. 10, nato il 1991, con il n. 15,
nato il 1989, contravvenendo così alle disposizioni che stabiliscono, per il campionato di 1^
categoria, l'obbligo di impiego durante tutta la gara di un calciatore "giovane" nato dal 1° gennaio
1991 in poi.
Il Giudice Sportivo nella sua decisione ha ricostruito le sostituzioni operate dalla società F.C.D.
Molise così come annotate sul referto di gara, dalle quali risulta che il n. 11, Cornacchione
Francesco, non risulta essere stato sostituito, ed ha, quindi, rigettato il ricorso perché l'obbligo
dell'impiego di almeno un "giovane" nato dal 1991 in poi risulta rispettato da parte della scoietà
F.C.D. Molise.
Quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alle sostituzioni risulta, invero, dalle annotazioni fatte
dall'arbitro sul rapportino di fine gara, dove si ricava che anche il calciatore n. 11 è stato sostituito.
Il ricorso va rigettato per una duplice motivazione.
Il C.G.S. indica con estrema chiarezza quali sono i documenti ufficiali che hanno valore probatorio:
tra essi vi è sicuramente il referto di gara e non vi è il rapportino di fine gara che, come
opportunamente annotato sullo stampato, non è atto ufficiale di gara. In presenza di annotazioni
discordanti sui due documenti va data piena fede a quelle riportate sul referto di gara, salvo
ammissione di errore fatta dal direttore di gara.
Nel caso in esame non si è ritenuto di convocare a chiarimenti l'arbitro, atteso che dalla distinta di
gara della società F.C.D. Molise, allegata al referto, risulta che alla gara in questione ha
partecipato per tutta la gara un calciatore nato nell'anno 1992, precisamente il n. 7, per cui, anche
nella ipotesi che la annotazione errata sia quella fatta dal direttore di gara sul referto di gara, cioè
che entrambi i calciatori nati nel 1991 sono stati sostituiti, la sua presenza in campo per l'intera
partita non fa scattare la violazione dell'obbligo dell'impiego del calciatore "giovane".
La disposizione in vigore sull'argomento (vedi C.U. n. 1 del 2 luglio 2012, pag. 40) recita, infatti,
che il calciatore "giovane" deve essere nato dal 1° gennaio 1991 in poi , per cui non è necessario
che alla gara partecipi un 1991, ma basta che ad essa partecipi un calciatore nato dopo il 1991 per
rispettare la disposizione.
P.Q.M.
delibera di rigettare il ricorso.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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