COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 Dell’ 11 Aprile 2013 Giudice Sportivo GARA MUNXHUFUNI – FIAMMA FOLGORE DEL 06/04/2013

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 Dell’ 11 Aprile 2013 Giudice Sportivo GARA MUNXHUFUNI – FIAMMA FOLGORE DEL 06/04/2013 Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che al 18’ del secondo tempo, sul risultato di 1-1, l’arbitro ammoniva il calciatore MANES Angelo (30.04.1972) della società Munxhufuni. Alla notifica dell’ammonizione il calciatore rivolgeva frasi irriguardose all’indirizzo dell’arbitro. A questo punto l’arbitro decideva di espellerlo. A questa decisione il calciatore bloccava il capo dell’arbitro da dietro e quindi gli sferrava una testata sul naso e gli rivolgeva nel contempo frase minacciosa; il calciatore appariva furioso, completamente fuori controllo tanto che i propri compagni di squadra riuscivano a stento a trattenerlo. L’arbitro cercava di allontanarsi, aiutato dai calciatori di entrambe le società, ma il MANES, con veemenza e violenza, riusciva a divincolarsi e gli sferrava un calcio alle spalle, colpendolo all’altezza del bacino e gli rivolgeva frasi minacciose. A questo punto l’arbitro sospendeva definitivamente la gara perché la testata al naso non gli permetteva una respirazione ottimale e perché non era più nelle condizioni psicologiche di portare a termine la gara. Veniva quindi accompagnato negli spogliatoi dal dirigente locale che gli chiedeva scusa per il comportamento del proprio calciatore; anche quest’ultimo, successivamente, si recava nello spogliatoio arbitrale e chiedeva scusa per l’accaduto. Una volta lasciato l’impianto di gioco, l’arbitro si recava presso il Pronto Soccorso di Termoli dove gli veniva diagnosticato un “trauma contusivo nasale con verosimile deviazione del setto, trauma contusivo del bacino e dell’emitorace di sinistra, stato d’ansia reattivo” con quindici giorni di prognosi. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di infliggere alla società Munxhufuni la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 (ex art. 17 c. 1 CGS); 2. di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 150 (sanzione ridotta per il fattivo comportamento dei propri tesserati); 3. di squalificare il calciatore MANES Angelo (30.04.1972) della società Munxhufuni fino a tutto l’11 aprile 2018 (ex art. 19 c. 4 lett. d) CGS).
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