COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 Dell’ 11 Aprile 2013 Giudice Sportivo GARA MUNXHUFUNI – FIAMMA FOLGORE DEL 06/04/2013
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 95 Dell’ 11 Aprile 2013
Giudice Sportivo
GARA MUNXHUFUNI – FIAMMA FOLGORE DEL 06/04/2013
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che al 18’ del secondo tempo, sul risultato
di 1-1, l’arbitro ammoniva il calciatore MANES Angelo (30.04.1972) della società Munxhufuni. Alla
notifica dell’ammonizione il calciatore rivolgeva frasi irriguardose all’indirizzo dell’arbitro. A questo
punto l’arbitro decideva di espellerlo. A questa decisione il calciatore bloccava il capo dell’arbitro da
dietro e quindi gli sferrava una testata sul naso e gli rivolgeva nel contempo frase minacciosa; il
calciatore appariva furioso, completamente fuori controllo tanto che i propri compagni di squadra
riuscivano a stento a trattenerlo. L’arbitro cercava di allontanarsi, aiutato dai calciatori di entrambe
le società, ma il MANES, con veemenza e violenza, riusciva a divincolarsi e gli sferrava un calcio
alle spalle, colpendolo all’altezza del bacino e gli rivolgeva frasi minacciose. A questo punto
l’arbitro sospendeva definitivamente la gara perché la testata al naso non gli permetteva una
respirazione ottimale e perché non era più nelle condizioni psicologiche di portare a termine la
gara. Veniva quindi accompagnato negli spogliatoi dal dirigente locale che gli chiedeva scusa per il
comportamento del proprio calciatore; anche quest’ultimo, successivamente, si recava nello
spogliatoio arbitrale e chiedeva scusa per l’accaduto. Una volta lasciato l’impianto di gioco, l’arbitro
si recava presso il Pronto Soccorso di Termoli dove gli veniva diagnosticato un “trauma contusivo
nasale con verosimile deviazione del setto, trauma contusivo del bacino e dell’emitorace di sinistra,
stato d’ansia reattivo” con quindici giorni di prognosi. Per tutti questi motivi
D E C I D E
1. di infliggere alla società Munxhufuni la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe
con il punteggio di 0-3 (ex art. 17 c. 1 CGS);
2. di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 150 (sanzione ridotta per il
fattivo comportamento dei propri tesserati);
3. di squalificare il calciatore MANES Angelo (30.04.1972) della società Munxhufuni fino a
tutto l’11 aprile 2018 (ex art. 19 c. 4 lett. d) CGS).