COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S.D. VALGRANDE VICTOR INTRA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 37 del 14/03/13 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola in ordine alla gara SINERGY – VALGRANDE VICTOR INTRA disputata il 10/03/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S.D. VALGRANDE VICTOR INTRA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 37 del 14/03/13 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola in ordine alla gara SINERGY – VALGRANDE VICTOR INTRA disputata il 10/03/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone A Con rituale e tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 15/03/13, la U.S.D. VALGRANDE VICTOR INTRA contesta in toto le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n° 37 del 14/03/13 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola in merito alla gara SINERGY – VALGRANDE VICTOR INTRA, disputata il 10/03/2013 nell’ambito del Girone A del Campionato di Seconda Categoria. Il Giudice Sportivo, in accoglimento di un reclamo proposto dalla A.C.D. SINERGY, aveva decretato, unitamente ad altre sanzioni disciplinari, la sconfitta a tavolino per la U.S.D. VALGRANDE VICTOR INTRA per aver schierato nella partita in questione il giocatore LAVELLI Stefano in pendenza di squalifica. La Società reclamante si oppone a tale decisione in considerazione del fatto che il giocatore LAVELLI Stefano ha riportato, durante lo svolgimento della gara del 17/02/13 contro la CRISTINESE, una ammonizione, maturando così la squalifica per una giornata per somma di ammonizioni. Infatti, nella gara successiva, disputata il 3/03/13 contro il PREMOSELLO, il calciatore non è stato schierato per osservare la penalizzazione conseguente alla recidiva in ammonizioni. La Commissione Disciplinare Territoriale, •accertato che la squalifica per una gara per recidiva in ammonizioni (quarta infrazione) nei confronti del calciatore LAVELLI Stefano è stata decretata dal Giudice Sportivo con decisione pubblicata sul C.U. n° 36 del 07/03/13; •osservato che, solamente dopo la pubblicazione del provvedimento, il LAVELLI avrebbe dovuto osservare il turno di squalifica, la sanzione andava, quindi, scontata correttamente nella gara oggetto del reclamo; •che nessun rilievo assume il fatto che il giocatore, ritenendosi squalificato, non abbia partecipato alla gara precedente; •ritenendo, quindi, incensurabile, sia in ordine al merito, sia alle motivazioni, la decisione impugnata; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla U.S.D. VALGRANDE VICTOR INTRA perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA le decisioni tutte del Giudice Sportivo, ivi compresa quella di dare gara persa alla U.S.D. VALGRANDE VICTOR INTRA con il seguente risultato: SINERGY – VALGRANDE VICTOR INTRA 3 – 0
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