COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S.D. VALGRANDE VICTOR INTRA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 37 del 14/03/13 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola in ordine alla gara SINERGY – VALGRANDE VICTOR INTRA disputata il 10/03/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo proposto dalla U.S.D. VALGRANDE VICTOR INTRA avverso le decisioni del
Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 37 del 14/03/13 della Delegazione Provinciale
Verbano-Cusio-Ossola in ordine alla gara SINERGY – VALGRANDE VICTOR INTRA disputata
il 10/03/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone A
Con rituale e tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 15/03/13, la U.S.D.
VALGRANDE VICTOR INTRA contesta in toto le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U.
n° 37 del 14/03/13 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola in merito alla gara
SINERGY – VALGRANDE VICTOR INTRA, disputata il 10/03/2013 nell’ambito del Girone A del
Campionato di Seconda Categoria.
Il Giudice Sportivo, in accoglimento di un reclamo proposto dalla A.C.D. SINERGY, aveva decretato,
unitamente ad altre sanzioni disciplinari, la sconfitta a tavolino per la U.S.D. VALGRANDE VICTOR
INTRA per aver schierato nella partita in questione il giocatore LAVELLI Stefano in pendenza di
squalifica.
La Società reclamante si oppone a tale decisione in considerazione del fatto che il giocatore
LAVELLI Stefano ha riportato, durante lo svolgimento della gara del 17/02/13 contro la
CRISTINESE, una ammonizione, maturando così la squalifica per una giornata per somma di
ammonizioni. Infatti, nella gara successiva, disputata il 3/03/13 contro il PREMOSELLO, il calciatore
non è stato schierato per osservare la penalizzazione conseguente alla recidiva in ammonizioni.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
•accertato che la squalifica per una gara per recidiva in ammonizioni (quarta infrazione) nei
confronti del calciatore LAVELLI Stefano è stata decretata dal Giudice Sportivo con
decisione pubblicata sul C.U. n° 36 del 07/03/13;
•osservato che, solamente dopo la pubblicazione del provvedimento, il LAVELLI avrebbe
dovuto osservare il turno di squalifica, la sanzione andava, quindi, scontata correttamente
nella gara oggetto del reclamo;
•che nessun rilievo assume il fatto che il giocatore, ritenendosi squalificato, non abbia
partecipato alla gara precedente;
•ritenendo, quindi, incensurabile, sia in ordine al merito, sia alle motivazioni, la decisione
impugnata;
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve
essere addebitata alla U.S.D. VALGRANDE VICTOR INTRA perché non versata e,
conseguentemente,
CONFERMA
le decisioni tutte del Giudice Sportivo, ivi compresa quella di dare gara persa alla U.S.D.
VALGRANDE VICTOR INTRA con il seguente risultato:
SINERGY – VALGRANDE VICTOR INTRA 3 – 0
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