COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società AS COMIGNAGO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 42 del 14.03.2013 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara COMIGNAGO CALCIO – CASALINO disputata in data 10.03.2013, Campionato Seconda Categoria Novara girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della Società AS COMIGNAGO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo
contenuta nel C.U. n. 42 del 14.03.2013 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione
alla gara COMIGNAGO CALCIO - CASALINO disputata in data 10.03.2013, Campionato
Seconda Categoria Novara girone B
Con ricorso inviato in data 21.03.2013, la Società AS COMIGNAGO CALCIO si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore BROGGIO Lorenzo con
la squalifica per otto giornate per avere volontariamente spintonato e pestato il piede al direttore di
gara. La Società ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti e chiede la riduzione del numero delle
giornate di squalifica.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.
Il direttore di gara, nel referto, afferma in modo inequivoco come il giocatore Broggio abbia tenuto
una condotta intenzionale e mirata alla sua persona (“mi ha volontariamente spintonato e pestato un
piede”).
Non vi è alcuna traccia in referto circa situazioni contingenti che possano aver distorto la percezione
dell’accaduto da parte del direttore di gara.
La perentorietà di quanto affermato in referto mal si concilia con quanto sostenuto nel ricorso, ove si
evidenzia l’accidentalità dell’urto tra calciatore ed arbitro nonché l’assenza di alcuno spintone.
Affermazioni peraltro prive di alcun supporto testimoniale, certamente indispensabile per ipotizzare
una seria rivisitazione dell’accaduto.
La condotta deve pertanto essere sanzionata.
La sanzione inflitta è tuttavia eccessiva e sproporzionata rispetto al contesto ed all’effettiva portata
della condotta contestata.
Si ritiene opportuna una riduzione, contenuta, stante l’assenza di alcuna ammissione o gesto di
scuse da parte del calciatore e della società.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
A sei giornate la squalifica comminata al giocatore BROGGIO Lorenzo. Nulla si dispone in ordine
alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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