COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società ASD CUREGGIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 41 del 08.03.2013 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara CUREGGIO-SANTANDREA’S disputata in data 03.03.2013, Campionato Terza Categoria girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
e) Ricorso della Società ASD CUREGGIO avverso la decisione del Giudice Sportivo
contenuta nel C.U. n. 41 del 08.03.2013 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione
alla gara CUREGGIO-SANTANDREA’S disputata in data 03.03.2013, Campionato Terza
Categoria girone A
Con ricorso inviato in data 11.03.2013, la Società ASD CUREGGIO si duole del provvedimento con
cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore ERBETTA Davide con la squalifica per otto
giornate per avere volontariamente spintonato il direttore di gara, dopo essere stato allontanato dal
campo per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del medesimo. La Società
ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti e chiede la riduzione del numero delle giornate di
squalifica.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.
Il direttore di gara, nel referto, afferma di essere stato spinto dal giocatore Erbetta “con entrambe le
braccia sulla schiena”. Il tutto in un contesto dove il medesimo giocatore protestava ed urlava.
Il referto, che come correttamente si riconosce in ricorso fa piena fede, mette in luce come il
giocatore Erbetta abbia tenuto una condotta intenzionale.
La società ricorrente, del resto, ammette che il proprio tesserato abbia spinto il direttore di gara,
salvo poi lamentare l’involontarietà di un gesto, equivocato dal direttore di gara in quel momento
girato di spalle.
Si evidenzia in questa sede come non vi è alcuna traccia in referto circa situazioni contingenti che
possano aver distorto la percezione dell’accaduto da parte del direttore di gara. Il fatto che lo
spintone sia stato inferto alla schiena non esclude che il direttore di gara possa avere avuto piena
percezione di tutto quanto accaduto.
Le giustificazioni offerte nel ricorso sono prive di alcun supporto testimoniale, certamente
indispensabile per ipotizzare una seria rivisitazione dell’accaduto.
La condotta deve pertanto essere sanzionata.
La sanzione inflitta è tuttavia eccessiva e sproporzionata rispetto al contesto ed all’effettiva portata
della condotta contestata. La violenza del gesto è contenuta. Si ritiene opportuna una congrua
riduzione anche alla luce della reiterata e meritevole presa di posizione della società, ferma nel
censurare il gesto e nel porgere le scuse.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
A cinque giornate la squalifica comminata al giocatore ERBETTA Davide. Nulla si dispone in ordine
alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società ASD CUREGGIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 41 del 08.03.2013 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara CUREGGIO-SANTANDREA’S disputata in data 03.03.2013, Campionato Terza Categoria girone A"