COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor GIAI ARCOTA Fabrizio, Presidente per la stagione sportiva 2009/2010 della Società F.D.C. LOTTOGIAVENO ora F.D.C. CVR RIVOLIGIAVENO e della società F.D.C RIVOLIGIAVENO incorporante per fusione della LOTTOGIAVENO per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co. 1 e 8 commi 6 ed 8 C.G.S. in relazione all’art. 94 comma 1 lett. a) N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor GIAI ARCOTA Fabrizio, Presidente per la stagione sportiva 2009/2010 della Società F.D.C. LOTTOGIAVENO ora F.D.C. CVR RIVOLIGIAVENO e della società F.D.C RIVOLIGIAVENO incorporante per fusione della LOTTOGIAVENO per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co. 1 e 8 commi 6 ed 8 C.G.S. in relazione all’art. 94 comma 1 lett. a) N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. Con atto del 4.9.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. GIAI ARCOTA, Presidente dell’CVR RIVOLIGIAVENO per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in particolare per aver concluso e sottoscritto, con l’allenatore MARANGON Gianfranco, con una seconda scrittura privata senza data e non depositata, un accordo per la stagione sportiva 2009/2010 avente contenuto economico superiore al massimale della categoria di riferimento (eccellenza); la società CVR RIVOLIGIAVENO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per gli illeciti disciplinari ascritti all’allora Presidente di una delle società incorporate per fusione ed al suo allenatore. Il presente procedimento trae origine da una nota del 11.1.2012, inviata alla Procura Federale dal Segretario del Collegio Arbitrale c/o la L.N.D. in cui si segnalava come, nella vertenza tra la CVR RIVOLIGIAVENO e l’allenatore Gianfranco MARANGON, fosse emersa la presenza di un accordo “sotto banco” tra le parti contrario ai regolamenti. Nel corso delle accurate indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile all’accertamento dei fatti, ivi compresa quella relativa alla fusione tra la LOTTOGIAVENO, società di appartenenza del MARANGON, e la C.V.R. RIVOLI, fusione che ha dato vita alla CVR RIVOLIGIAVENO oggi deferita. Nella seduta del 15.3.2013, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale, il sig. GIAI ARCOTA Fabrizio, il sig. GIAI Mario, Presidente della società CITTA’ DI RIVOLI, citata in quanto, da indicazioni pervenute dalla segreteria del Comitato Regionale P. VdA, tale sarebbe la denominazione assunta dal CVR RIVOLIGIAVENO nella presente stagione sportiva. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S e veniva formalizzato un accordo tra il rappresentante della Procura Federale ed il sig. GIAI ARCOTA per l’applicazione dell’inibizione per mesi quattro a carico di quest’ultimo. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti chiedeva infliggersi a carico della società CITTA’ DI RIVOLI la sanzione dell’ammenda per € 2000,00 e di un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso. L’avv. Gliozzi richiamava il contenuto di memoria difensiva in atti e chiedeva di dichiarare la società sua assistita esente da responsabilità, ovvero, in subordine, contenersi la sanzione nei minimi previsti dal vigente ordinamento. MOTIVI DELLA DECISIONE La sanzione concordata tra le parti appare congrua alla gravità dei fatti descritti nell’atto di deferimento e pertanto va confermata. Viceversa non appare possibile applicare sanzioni né alla deferita CVR RIVOLIGIAVENO in quanto non più esistente, né a carico della società CITTA’ DI RIVOLI, presente in aula, in quanto non contemplata in un precedente atto di deferimento e non essendovi in atti alcun documento relativo alle recenti modifiche ed alla compagine sociale.. Valuterà la Procura Federale, cui devono essere trasmessi gli atti del presente unitamente agli aggiornamenti circa eventuali modifiche di compagine sociale, se e quali profili di responsabilità siano eventualmente addebitabili alla nuova società. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, applica la sanzione dell’inibizione per mesi quattro a carico del sig. GIAI ARCOTA Fabrizio. Dichiara non luogo a provvedere a carico della società CVR RIVOLIGIAVENO. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la valutazione della posizione della Società CITTA’ di RIVOLI.
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