COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor GIAI ARCOTA Fabrizio, Presidente per la stagione sportiva 2009/2010 della Società F.D.C. LOTTOGIAVENO ora F.D.C. CVR RIVOLIGIAVENO e della società F.D.C RIVOLIGIAVENO incorporante per fusione della LOTTOGIAVENO per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co. 1 e 8 commi 6 ed 8 C.G.S. in relazione all’art. 94 comma 1 lett. a) N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 04.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor GIAI ARCOTA Fabrizio,
Presidente per la stagione sportiva 2009/2010 della Società F.D.C. LOTTOGIAVENO ora
F.D.C. CVR RIVOLIGIAVENO e della società F.D.C RIVOLIGIAVENO incorporante per fusione
della LOTTOGIAVENO per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co. 1 e 8
commi 6 ed 8 C.G.S. in relazione all’art. 94 comma 1 lett. a) N.O.I.F., la Società per
rispondere della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.
Con atto del 4.9.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. GIAI
ARCOTA, Presidente dell’CVR RIVOLIGIAVENO per aver contravvenuto ai principi di lealtà,
correttezza e probità, in particolare per aver concluso e sottoscritto, con l’allenatore MARANGON
Gianfranco, con una seconda scrittura privata senza data e non depositata, un accordo per la
stagione sportiva 2009/2010 avente contenuto economico superiore al massimale della categoria di
riferimento (eccellenza); la società CVR RIVOLIGIAVENO per rispondere a titolo di responsabilità
diretta ed oggettiva per gli illeciti disciplinari ascritti all’allora Presidente di una delle società
incorporate per fusione ed al suo allenatore.
Il presente procedimento trae origine da una nota del 11.1.2012, inviata alla Procura Federale dal
Segretario del Collegio Arbitrale c/o la L.N.D. in cui si segnalava come, nella vertenza tra la CVR
RIVOLIGIAVENO e l’allenatore Gianfranco MARANGON, fosse emersa la presenza di un accordo
“sotto banco” tra le parti contrario ai regolamenti.
Nel corso delle accurate indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile all’accertamento dei
fatti, ivi compresa quella relativa alla fusione tra la LOTTOGIAVENO, società di appartenenza del
MARANGON, e la C.V.R. RIVOLI, fusione che ha dato vita alla CVR RIVOLIGIAVENO oggi
deferita.
Nella seduta del 15.3.2013, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Marco Stefanini in
rappresentanza della Procura Federale, il sig. GIAI ARCOTA Fabrizio, il sig. GIAI Mario, Presidente
della società CITTA’ DI RIVOLI, citata in quanto, da indicazioni pervenute dalla segreteria del
Comitato Regionale P. VdA, tale sarebbe la denominazione assunta dal CVR RIVOLIGIAVENO
nella presente stagione sportiva.
Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento
con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S e veniva formalizzato un accordo tra il
rappresentante della Procura Federale ed il sig. GIAI ARCOTA per l’applicazione dell’inibizione per
mesi quattro a carico di quest’ultimo.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti chiedeva infliggersi a carico della società CITTA’
DI RIVOLI la sanzione dell’ammenda per € 2000,00 e di un punto di penalizzazione da scontarsi nel
campionato in corso.
L’avv. Gliozzi richiamava il contenuto di memoria difensiva in atti e chiedeva di dichiarare la società
sua assistita esente da responsabilità, ovvero, in subordine, contenersi la sanzione nei minimi
previsti dal vigente ordinamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sanzione concordata tra le parti appare congrua alla gravità dei fatti descritti nell’atto di
deferimento e pertanto va confermata.
Viceversa non appare possibile applicare sanzioni né alla deferita CVR RIVOLIGIAVENO in quanto
non più esistente, né a carico della società CITTA’ DI RIVOLI, presente in aula, in quanto non
contemplata in un precedente atto di deferimento e non essendovi in atti alcun documento relativo
alle recenti modifiche ed alla compagine sociale..
Valuterà la Procura Federale, cui devono essere trasmessi gli atti del presente unitamente agli
aggiornamenti circa eventuali modifiche di compagine sociale, se e quali profili di responsabilità
siano eventualmente addebitabili alla nuova società.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, applica la sanzione dell’inibizione per mesi quattro a carico del sig.
GIAI ARCOTA Fabrizio.
Dichiara non luogo a provvedere a carico della società CVR RIVOLIGIAVENO.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la valutazione della posizione della
Società CITTA’ di RIVOLI.
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