• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 04.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Deferimento da parte della Procura Federale
-del sig. SCANAVINO Paolo, calciatore all’epoca tesserato per le società ASD CAVOUR, G.S
PINASCA, ASC CUMIANA e svincolato dal 16.7.2012, per rispondere delle violazioni di cui
agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 16, 25, 29 e 34 Reg. Sett. Tecnico, 92 e 21
NOIF;
-del sig. BARBERO Franco, all’epoca Presidente della FCD PINEROLO, per rispondere delle
violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 21, 23 e 37 NOIF, 34 Reg. Sett.
Tecnico;
-della società FCD PINEROLO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva
delle violazioni ascritte al proprio presidente ed al calciatore SCANAVINO Paolo ai sensi
dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.;
-delle società ASD CAVOUR, GS PINASCA e ASC CUMIANA per rispondere a titolo di
responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato sig.
SCANAVINO Paolo nelle stagioni sportive di riferimento ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 04.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Deferimento da parte della Procura Federale
-del sig. SCANAVINO Paolo, calciatore all’epoca tesserato per le società ASD CAVOUR, G.S
PINASCA, ASC CUMIANA e svincolato dal 16.7.2012, per rispondere delle violazioni di cui
agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 16, 25, 29 e 34 Reg. Sett. Tecnico, 92 e 21
NOIF;
-del sig. BARBERO Franco, all’epoca Presidente della FCD PINEROLO, per rispondere delle
violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 21, 23 e 37 NOIF, 34 Reg. Sett.
Tecnico;
-della società FCD PINEROLO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva
delle violazioni ascritte al proprio presidente ed al calciatore SCANAVINO Paolo ai sensi
dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.;
-delle società ASD CAVOUR, GS PINASCA e ASC CUMIANA per rispondere a titolo di
responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato sig.
SCANAVINO Paolo nelle stagioni sportive di riferimento ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 8.1.13 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione, per avere
contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, il sig. SCANAVINO Paolo, calciatore
tesserato con la società Cavour dal 29.8.09, con la società Cumiana dal 30.8.10 e nuovamente dal
16.12.11, con la società Pinasca dal 6.9.11, per avere svolto in costanza di tesseramento attività di
dirigente accompagnatore per la società Pinerolo nella gara del 20.11.11, di aiuto allenatore della
cat. esordienti del Pinerolo nella stagione 09-10, della categoria Giovanissimi Fascia B 1997 nella
stagione 10-11 e della categoria Giovanissimi Fascia B 1998 nella stagione 11-12, andando anche
in panchina sia come dirigente accompagnatore sia come massaggiatore del Pinerolo. Deferiva
altresì il sig. BARBERO Franco, Presidente della FCD PINEROLO, per avere contravvenuto ai
principi di lealtà correttezza e probità sportiva per essersi avvalso del sig. SCANAVINO, tesserato
per altra società e privo delle relative abilitazioni, consentendogli di prestare attività di allenatore,
massaggiatore e dirigente accompagnatore delle squadre giovanili, nonché la FCD PINEROLO a
titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni addebitate al suo presidente ed al
calciatore SCANAVINO Paolo. Deferiva infine le società ASD CAVOUR, GS PINASCA e ASC
CUMIANA a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato sig.
SCANAVINO Paolo.
All’udienza del 15.3.13, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Marco STEFANINI
in rappresentanza della Procura Federale ed i sigg.ri SCANAVINO PAOLO, BARBERO Franco in
proprio ed in qualità di presidente all’epoca della FCD PINEROLO, SCALERANDI Cesare quale
presidente della ASD CAVOUR e MANNA Silvio quale Presidente della ASC CUMIANA.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità
di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su
richiesta delle parti).
Le parti presenti concordavano quindi l’applicazione delle seguenti sanzioni:
•per il sig. SCANAVINO mesi tre di squalifica;
•per il sig. BARBERO Franco mesi due di inibizione;
•per la FCD PINEROLO l’ammenda di € 200,00;
•per la ASC CUMIANA l’ammenda di € 150, 00;
•per la ASD CAVOUR l’ammenda di € 150,00.
Con riferimento alla società G.S. PINASCA, il Procuratore Federale richiedeva l’applicazione della
sanzione della ammenda di € 200,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Relativamente alla posizione dei sigg.ri Scanavino Paolo, Barbero Franco e delle società FCD
Pinerolo, ASD Cumiana e ASD Cavour
Vista la richiesta formulata dai soggetti e dalle società deferite di definizione del procedimento a
norma dell’art. 23 C.G.S.,
Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate ai
soggetti ed alle società incolpate,
Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua,
la Commissione Disciplinare provvede come in dispositivo.
II )Relativamente alla posizione della società G.S. PINASCA
La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene
incontestabilmente acclarate le violazioni ascritte alla società deferita. E’ agli atti documentazione
attestante che il giocatore SCANAVINO Paolo, tesserato per la società Pinasca dal 6.9.2011 sino al
dicembre 2011, aveva svolto attività di dirigente accompagnatore per la società Pinerolo nella gara
Progetto Val Chisone-Pinerolo del 20.11.2011 e compariva nello stampato meccanografico relativo
all’ elenco dei “dirigenti ed altri soggetti della FCD Pinerolo” per la stagione 2011-2012 con la
qualifica di “massaggiatore da ratificare”.
Non v’è dubbio quindi che la G.S. PINASCA, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. debba rispondere
a titolo di responsabilità oggettiva della condotta del proprio tesserato.
In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare
COSI’ DELIBERA
Ai sensi del’art. 23 C.G.S.:
•Applica al sig. SCANAVINO la sanzione di mesi tre di squalifica;
•Applica al sig. BARBERO Franco la sanzione di mesi due di inibizione;
•Applica alla FCD PINEROLO la sanzione dell’ammenda di € 200,00;
•Applica alla ASC CUMIANA la sanzione dell’ammenda di € 150,00;
•Applica alla ASD CAVOUR la sanzione dell’ammenda di € 150,00.
•Commina alla G.S. PINASCA la sanzione della ammenda di € 200,00.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 04.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Deferimento da parte della Procura Federale
-del sig. SCANAVINO Paolo, calciatore all’epoca tesserato per le società ASD CAVOUR, G.S
PINASCA, ASC CUMIANA e svincolato dal 16.7.2012, per rispondere delle violazioni di cui
agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 16, 25, 29 e 34 Reg. Sett. Tecnico, 92 e 21
NOIF;
-del sig. BARBERO Franco, all’epoca Presidente della FCD PINEROLO, per rispondere delle
violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 21, 23 e 37 NOIF, 34 Reg. Sett.
Tecnico;
-della società FCD PINEROLO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva
delle violazioni ascritte al proprio presidente ed al calciatore SCANAVINO Paolo ai sensi
dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.;
-delle società ASD CAVOUR, GS PINASCA e ASC CUMIANA per rispondere a titolo di
responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato sig.
SCANAVINO Paolo nelle stagioni sportive di riferimento ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S."