COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Deferimento da parte della Procura Federale -del sig. SCANAVINO Paolo, calciatore all’epoca tesserato per le società ASD CAVOUR, G.S PINASCA, ASC CUMIANA e svincolato dal 16.7.2012, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 16, 25, 29 e 34 Reg. Sett. Tecnico, 92 e 21 NOIF; -del sig. BARBERO Franco, all’epoca Presidente della FCD PINEROLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 21, 23 e 37 NOIF, 34 Reg. Sett. Tecnico; -della società FCD PINEROLO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva delle violazioni ascritte al proprio presidente ed al calciatore SCANAVINO Paolo ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.; -delle società ASD CAVOUR, GS PINASCA e ASC CUMIANA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato sig. SCANAVINO Paolo nelle stagioni sportive di riferimento ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Deferimento da parte della Procura Federale -del sig. SCANAVINO Paolo, calciatore all’epoca tesserato per le società ASD CAVOUR, G.S PINASCA, ASC CUMIANA e svincolato dal 16.7.2012, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 16, 25, 29 e 34 Reg. Sett. Tecnico, 92 e 21 NOIF; -del sig. BARBERO Franco, all’epoca Presidente della FCD PINEROLO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 21, 23 e 37 NOIF, 34 Reg. Sett. Tecnico; -della società FCD PINEROLO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva delle violazioni ascritte al proprio presidente ed al calciatore SCANAVINO Paolo ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.; -delle società ASD CAVOUR, GS PINASCA e ASC CUMIANA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato sig. SCANAVINO Paolo nelle stagioni sportive di riferimento ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 8.1.13 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione, per avere contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, il sig. SCANAVINO Paolo, calciatore tesserato con la società Cavour dal 29.8.09, con la società Cumiana dal 30.8.10 e nuovamente dal 16.12.11, con la società Pinasca dal 6.9.11, per avere svolto in costanza di tesseramento attività di dirigente accompagnatore per la società Pinerolo nella gara del 20.11.11, di aiuto allenatore della cat. esordienti del Pinerolo nella stagione 09-10, della categoria Giovanissimi Fascia B 1997 nella stagione 10-11 e della categoria Giovanissimi Fascia B 1998 nella stagione 11-12, andando anche in panchina sia come dirigente accompagnatore sia come massaggiatore del Pinerolo. Deferiva altresì il sig. BARBERO Franco, Presidente della FCD PINEROLO, per avere contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva per essersi avvalso del sig. SCANAVINO, tesserato per altra società e privo delle relative abilitazioni, consentendogli di prestare attività di allenatore, massaggiatore e dirigente accompagnatore delle squadre giovanili, nonché la FCD PINEROLO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni addebitate al suo presidente ed al calciatore SCANAVINO Paolo. Deferiva infine le società ASD CAVOUR, GS PINASCA e ASC CUMIANA a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato sig. SCANAVINO Paolo. All’udienza del 15.3.13, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale ed i sigg.ri SCANAVINO PAOLO, BARBERO Franco in proprio ed in qualità di presidente all’epoca della FCD PINEROLO, SCALERANDI Cesare quale presidente della ASD CAVOUR e MANNA Silvio quale Presidente della ASC CUMIANA. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti presenti concordavano quindi l’applicazione delle seguenti sanzioni: •per il sig. SCANAVINO mesi tre di squalifica; •per il sig. BARBERO Franco mesi due di inibizione; •per la FCD PINEROLO l’ammenda di € 200,00; •per la ASC CUMIANA l’ammenda di € 150, 00; •per la ASD CAVOUR l’ammenda di € 150,00. Con riferimento alla società G.S. PINASCA, il Procuratore Federale richiedeva l’applicazione della sanzione della ammenda di € 200,00. MOTIVI DELLA DECISIONE I) Relativamente alla posizione dei sigg.ri Scanavino Paolo, Barbero Franco e delle società FCD Pinerolo, ASD Cumiana e ASD Cavour Vista la richiesta formulata dai soggetti e dalle società deferite di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S., Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate ai soggetti ed alle società incolpate, Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua, la Commissione Disciplinare provvede come in dispositivo. II )Relativamente alla posizione della società G.S. PINASCA La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene incontestabilmente acclarate le violazioni ascritte alla società deferita. E’ agli atti documentazione attestante che il giocatore SCANAVINO Paolo, tesserato per la società Pinasca dal 6.9.2011 sino al dicembre 2011, aveva svolto attività di dirigente accompagnatore per la società Pinerolo nella gara Progetto Val Chisone-Pinerolo del 20.11.2011 e compariva nello stampato meccanografico relativo all’ elenco dei “dirigenti ed altri soggetti della FCD Pinerolo” per la stagione 2011-2012 con la qualifica di “massaggiatore da ratificare”. Non v’è dubbio quindi che la G.S. PINASCA, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della condotta del proprio tesserato. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA Ai sensi del’art. 23 C.G.S.: •Applica al sig. SCANAVINO la sanzione di mesi tre di squalifica; •Applica al sig. BARBERO Franco la sanzione di mesi due di inibizione; •Applica alla FCD PINEROLO la sanzione dell’ammenda di € 200,00; •Applica alla ASC CUMIANA la sanzione dell’ammenda di € 150,00; •Applica alla ASD CAVOUR la sanzione dell’ammenda di € 150,00. •Commina alla G.S. PINASCA la sanzione della ammenda di € 200,00.
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