COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 11.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 7/ 4/2013 ESPERANZA – MATHI LANZESE
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 11.04.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 7/ 4/2013 ESPERANZA - MATHI LANZESE
La gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa anzitempo
dall'arbitro.
Dall'esame del referto arbitrale si evince che al 32º minuto del secondo tempo la squadra ospite
realizzava la sua seconda rete. Dopo la convalida della stessa l'arbitro si dirigeva di corsa verso il
centrocampo e veniva inseguito ed accerchiato da numerosi giocatori della società ESPERANZA.
Nel trambusto e grande confusione che ne seguiva l'arbitro cadeva a terra urtato ad una gamba, sul
referto l'arbitro riferisce "sgambettato", da qualcuno dei suddetti tesserati che non gli é stato
possibile identificare.
Rialzatosi continuava a vedersi accerchiato da diversi giocatori che contestavano vibratamente la
decisione di convalidare la rete e tra questi identificava il nº8 TRICARICO JACOPO,il nº9 DE ROSA
GIUSEPPE ai quali si aggiungeva il portiere BAIMA FABRIZIO che si univa ai compagni. A questo
punto l'arbitro, non ricevendo aiuto alcuno dai tesserati della società, frastornato per l'accaduto e
non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara, temendo per la propria
incolumità personale, comunicava ai due capitani la sua decisione di sospendere la partita e
rientrava negli spogliatoi.
Umanamente comprensibile e non suscettibile di essere messo in discussione lo stato d'animo
dell'arbitro che si vedeva in balia dei giocatori, senza poter contare su una qualche tutela, e al quale
venivano a mancare le condizioni indispensabili di tranquillità e sicurezza per poter portare a
termine l'incontro.
Atteso quanto dettagliato, la responsabilità della mancata conclusione della gara deve essere
addebitata alla società ESPERANZA, oggettivamente responsabile del comportamento aggressivo
posto in essere dai propri tesserati per cui in applicazione dell'art. 17 comma 1 del C.G.S.
SI DELIBERA
- di assegnare gara persa alla società ESPERANZA disponendone l'omologazione con il seguente
risultato:
ESPERANZA - MATHILANZESE 0-3
- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.