COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 11.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 7/ 4/2013 ESPERANZA – MATHI LANZESE

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 11.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 7/ 4/2013 ESPERANZA - MATHI LANZESE La gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro. Dall'esame del referto arbitrale si evince che al 32º minuto del secondo tempo la squadra ospite realizzava la sua seconda rete. Dopo la convalida della stessa l'arbitro si dirigeva di corsa verso il centrocampo e veniva inseguito ed accerchiato da numerosi giocatori della società ESPERANZA. Nel trambusto e grande confusione che ne seguiva l'arbitro cadeva a terra urtato ad una gamba, sul referto l'arbitro riferisce "sgambettato", da qualcuno dei suddetti tesserati che non gli é stato possibile identificare. Rialzatosi continuava a vedersi accerchiato da diversi giocatori che contestavano vibratamente la decisione di convalidare la rete e tra questi identificava il nº8 TRICARICO JACOPO,il nº9 DE ROSA GIUSEPPE ai quali si aggiungeva il portiere BAIMA FABRIZIO che si univa ai compagni. A questo punto l'arbitro, non ricevendo aiuto alcuno dai tesserati della società, frastornato per l'accaduto e non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara, temendo per la propria incolumità personale, comunicava ai due capitani la sua decisione di sospendere la partita e rientrava negli spogliatoi. Umanamente comprensibile e non suscettibile di essere messo in discussione lo stato d'animo dell'arbitro che si vedeva in balia dei giocatori, senza poter contare su una qualche tutela, e al quale venivano a mancare le condizioni indispensabili di tranquillità e sicurezza per poter portare a termine l'incontro. Atteso quanto dettagliato, la responsabilità della mancata conclusione della gara deve essere addebitata alla società ESPERANZA, oggettivamente responsabile del comportamento aggressivo posto in essere dai propri tesserati per cui in applicazione dell'art. 17 comma 1 del C.G.S. SI DELIBERA - di assegnare gara persa alla società ESPERANZA disponendone l'omologazione con il seguente risultato: ESPERANZA - MATHILANZESE 0-3 - negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.
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