COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società ASD CORNELIANO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 61 del 21.03.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ATLETICO GABETTO – CORNELIANO disputata in data 17.03.2013, Campionato Promozione girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società ASD CORNELIANO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 61 del 21.03.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ATLETICO GABETTO - CORNELIANO disputata in data 17.03.2013, Campionato Promozione girone D Con ricorso inviato in data 25.03.2013, la Società ASD CORNELIANO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore AMATULLI Luca con la squalifica per quattro giornate per aver spintonato ed insultato il direttore di gara nonché per aver ritardato l’uscita dal campo a seguito di espulsione. La Società ricorrente lamenta altresì una irregolarità durante lo svolgimento della gara, non rilevata dall’arbitro, che comporterebbe la ripetizione dell’incontro. In particolare, avrebbe partecipato all’azione conclusasi con segnatura della squadra avversaria un calciatore uscito dal campo per cure mediche e rientrato senza autorizzazione arbitrale. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La richiesta di ripetizione dell’incontro è inammissibile. La doglianza non è stata oggetto di decisione da parte del giudice sportivo, E’ preclusa a questa commissione la possibilità di esaminare e decidere questioni dedotte per la prima volta in tale sede. Quanto alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Amatulli, ritiene la commissione, all’esito di attenda ed oculata disamina del caso in oggetto, di dover aggravare la sanzione, così come consentito dall’art. 36 comma 3 del codice di giustizia sportiva. Il direttore di gara, nel referto, è assai preciso e circostanziato nel riferire la condotta del calciatore Amatulli: costui lo avrebbe colpito al petto con entrambe le mani “con forza e grinta”. In risposta alla conseguente espulsione il medesimo avrebbe insultato il direttore di gara per poi chiedergli di ignorare l’accaduto. Ma è la condotta successivamente posta in essere che merita particolare attenzione, anche sotto il profilo sanzionatorio, in quanto esorbita da un ambito di reazione anche violenta ed impulsiva, dettata da momentanea perdita di controllo. L’Amatulli ha difatti volutamente cercato di ingannare l’arbitro cercando reiteratamente di nascondersi e di non allontanarsi dal terreno di gioco. Al punto da determinare, con il suo atteggiamento di marcata slealtà, un’interruzione del gioco per qualche minuto. Tutto ciò emerge in maniera solare dal dettagliato referto, sulla cui veridicità ed attendibilità non vi è motivo di dubitare. Nel ricorso si rimarca più volte come il referto non sia attendibile e veritiero. In sostanza, a detta del ricorrente, il direttore di gara avrebbe redatto un referto falso e menzoniero. Affermazione certamente grave, a fronte di un referto che, oltre a far piena fede, non trova smentita alcuna. Difatti, non vi è alcuna traccia in referto circa situazioni contingenti che possano aver distorto la percezione dell’accaduto da parte del direttore di gara. Le giustificazioni offerte nel ricorso sono prive di alcun supporto testimoniale, certamente indispensabile per ipotizzare una seria rivisitazione dell’accaduto. Il reclamo, nella parte in cui si richiede una riduzione della sanzione comminata al giocatore Amatulli deve essere respinto. Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene che la condotta complessivamente posta in essere sia meritevole di aggravamento così come consentito dall’articolo 36 comma 3 del codice di giustizia sportiva. Per tali motivi la Commissione DICHIARA INAMMISSIBILE Il reclamo nella parte in cui si richiede la ripetizione della gara e RESPINGE Il reclamo, nella parte in cui si richiede una riduzione della sanzione, aumentando la medesima a cinque giornate di squalifica, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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