COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso proposto dalla Società VOTTIGNASCO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Cismondi Ilario di cui al comunicato n. 46 del 21/03/2013 – Delegazione Provinciale di Cuneo – gara VILLAGGIO DELLA FONTE – VOTTIGNASCO del 15/03/2013 – campionato di III categoria
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 11.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
e) Ricorso proposto dalla Società VOTTIGNASCO avverso il provvedimento adottato dal
Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Cismondi Ilario di cui al comunicato n. 46 del
21/03/2013 – Delegazione Provinciale di Cuneo – gara VILLAGGIO DELLA FONTE –
VOTTIGNASCO del 15/03/2013 – campionato di III categoria
Con ricorso tempestivamente presentato, la Società VOTTIGNASCO ha proposto reclamo avverso
il provvedimento disciplinare adottati dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con il
quale veniva comminata la sanzione della squalifica per quattro gare a carico del giocatore
Cismondi Ilario, reo di aver minacciato l’arbitro al termine dell’incontro dopo essere stato in
precedenza espulso per offese al direttore di gara.
La ricorrente chiede la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato ritenendola
eccessiva ed ingiustificata nella quantificazione, in quanto al termine della gara non sarebbe
successo nulla di rilevante ed il giocatore Cismondi si sarebbe aggregato al resto della squadra per
fare ritorno a casa.
In realtà dall’esame del referto arbitrale, che come è noto costituisce fonte di prova privilegiata nella
Giustizia sportiva, emerge in modo preciso e circostanziato la condotta dapprima ingiuriosa e
successivamente minacciosa del Cismondi, che dopo essere stato espulso dal campo attendeva
l’arbitro a fine partita per minacciarlo pesantemente prima di essere allontanato dai giocatori della
squadra avversaria.
Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene che non vi siano spazi per riformare, anche solo
attenuandone la portata, il provvedimento oggetto di reclamo e, pertanto
r i g e t t a
il ricorso proposto dalla A.S.D. VOTTIGNASCO, disponendo l’addebito della tassa di reclamo che
non risulta versata.
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