COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 18.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 3/ 4/2013 DRUENTO 2004 – BORGARETTO CALCIO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 18.04.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 3/ 4/2013 DRUENTO 2004 - BORGARETTO CALCIO
La società GSD BORGARETTO CALCIO, con raccomandata spedita il 06/04/2013 e regolarmente
notificata alla controparte, ha inteso proporre rituale reclamo avverso la regolarità della gara in
epigrafe.
La reclamante lamenta che, nel corso della succitata gara, l'arbitro abbia provveduto ad ammonire
per DUE volte il giocatore TORASSA MAURO, nº10 della società DRUENTO 2004, senza disporne
la dovuta espulsione nonostante le rimostranze in proposito del capitano della società Borgaretto
Calcio.
Di tale errore l'arbitro si sarebbe avveduto solo al termine della gara ammettendolo correttamente in
presenza dei dirigenti accompagnatori delle due squadre e rilasciando loro l'apposito stampato,
relativo ai provvedimenti disciplinari, che riporta infatti la doppia ammonizione a carico del nº10 della
società DRUENTO senza l'espulsione.
Per quanto sopra la società BORGARETTO CALCIO ritiene irregolare lo svolgimento della gara e si
rimette alle decisioni di questo G.S..
Le doglianze della reclamante sono fondate ed il reclamo merita accoglimento.
L'arbitro nel suo referto conferma infatti di aver ammonito per DUE volte il nº10 della società
Druento (la prima al 25º minuto del primo tempo e la seconda al 18º minuto del secondo tempo)
senza espellerlo in quanto, per un mero errore di trascrizione, aveva addebitato sul proprio taccuino
la prima ammonizione a carico del corrispondente nº10 della squadra Borgaretto Calcio
accorgendosi del macroscopico errore solo a fine gara.
Sulla base di tale rapporto infatti Torassa Mauro è già stato sanzionato con la squalifica per una
gara da questo G.S. (Vedasi C.U. nº64 del 11/04/2013).
Acclarato quindi di essere in presenza di un errore tecnico arbitrale che ha inficiato la regolarità
della gara
SI DELIBERA
- di dichiarare l'irregolarità della gara
- di disporne la ripetizione dando mandato alla segreteria del Comitato Regionale di provvedere ad
una nuova programmazione della stessa in data e orario che riterrà opportuno.
- di nulla disporre circa la tassa reclamo, peraltro non versata, in ragione dell'accoglimento del
reclamo.
- quanto sopra scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº64 del 11/04/2013.