COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 18.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ASD SILVANESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 61 del 21.03.2013 del comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SILVANESE – SAVOIA 1920 disputata in data 13.03.2013, Campionato Prima Categoria girone H
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 18.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società ASD SILVANESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta
nel C.U. n. 61 del 21.03.2013 del comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione
alla gara SILVANESE – SAVOIA 1920 disputata in data 13.03.2013, Campionato Prima
Categoria girone H
Con ricorso inviato in data 26.03.2013, la Società ASD SILVANESE si duole del provvedimento con
cui il Giudice Sportivo sanzionava la Società per il comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro
dai sostenitori e da alcuni tesserati della ricorrente, nonché sanzionava il calciatore SORBARA
Manuel per avere minacciato e colpito l’arbitro. La Società ricorrente evidenzia come l’autore del
gesto sia stato altro giocatore, individuato dalla medesima società, e chiede pertanto l’annullamento
della squalifica al calciatore SORBARA. Chiede altresì l’annullamento ovvero la riduzione della
sanzione.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.
Il direttore di gara, nel referto, riferisce dettagliatamente circa gli insulti , le minacce ed i tentativi di
aggressione ricevuti da alcuni giocatori della società ricorrente. I giocatori sono stati in parte
identificati. Il resoconto arbitrale traccia un quadro serio della situazione che si venne a creare e che
non degenerò ulteriormente solo a seguito della sospensione della gara e dell’intervento del
massaggiatore Andorno nonché delle forze dell’ordine. Le intemperanze da parte dei sostenitori
della squadra ricorrente si sono protratte, come riportato nel referto, per tutta la gara (primo e
secondo tempo) nonché, al termine dell’incontro. Anche il comportamento tenuto dal calciatore
Sorbara viene descritto in termini precisi e fermi.
Nel ricorso si nega il fatto che possano essere state proferite frasi di tenore razzista verso il
direttore di gara; costui avrebbe frainteso così come si sarebbe confuso circa lì identità del
calciatore della Silvanese che ebbe a colpirlo.
Trattasi di affermazioni inidonee a contrastare il dettagliato referto, sulla cui veridicità ed attendibilità
non vi è motivo di dubitare.
Difatti, non vi è alcuna traccia in referto circa situazioni contingenti che possano aver distorto la
percezione dell’accaduto da parte del direttore di gara al punto da portarlo a percepire frasi mai
pronunciate e confondere l’identità di un calciatore reo di averlo aggredito ed insultato
pesantemente. Circostanze, tutte, che restano ben impresse nella mente di chi le subisce. Le
giustificazioni offerte nel ricorso sono prive di alcun supporto testimoniale, certamente
indispensabile per ipotizzare una seria rivisitazione dell’accaduto.
La condotta deve pertanto essere sanzionata.
La sanzione inflitta è tuttavia eccessiva e sproporzionata rispetto al contesto ed all’effettiva portata
delle condotte contestate. La violenza del gesto è contenuta e non ha determinato lesioni. Si ritiene
opportuna una riduzione anche alla luce della presa di posizione della società, ferma comunque nel
censurare l’aggressione e nel porgere le scuse.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
La sanzione comminata al giocatore SORBARA Manuel, indicando il termine della squalifica nel
giorno 31.12.2013.
Riduce ad euro 200 l’ammenda comminata alla società ricorrente.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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