COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 17/ 3/2013 CENTRO JONICO TARANTO – NOVOLI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 17/ 3/2013 CENTRO JONICO TARANTO – NOVOLI Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio a mezzo fax - seguito da reclamo trasmesso con lo stesso mezzo in data 25/03/2013 - la soc. POL. CENTRO JONICO adiva questo Giudice Sportivo invocando un errore tecnico dell'Arbitro e l'illegittima interruzione della gara da parte di quest'ultimo, senza formulare consequenziali richieste se non richiedendo clemenza in ordine alle decisioni disciplinari da assumere. Osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo è stato inoltrato a mezzo fax e non a mezzo raccomandata a/r in violazione dell'art. 46 comma 1 CGS, che non è stato attestato l'invio a controparte di copia del reclamo a mezzo raccomandata a/r in violazione dell'art. 46 comma 1 CGS e che il reclamo non è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società in violazione dell'art. 33 comma 5 CGS. Rilevato che: 1) al 43º del p.t., in occasione dell'assegnazione di un calcio di rigore a favore della soc. A.S.D. NOVOLI, il Direttore di gara è stato costretto ad interrompere la partita perché riceveva continue offese e minacce dai tesserati e dai dirigenti della soc. POL. CENTRO JONICO che lo circondavano dopo l'adozione di tale decisione; 2) i 7 tesserati della soc. POL. CENTRO JONICO responsabili di tali comportamenti sono stati già sanzionati nel C.U. 65 del 21/03/2013; 3) la soc. POL. CENTRO JONICO era stata già destinataria della sanzione della disputa in campo neutro a porte chiuse di numero 3 gare e si è resa responsabile di ulteriori comportamenti violenti ed antisportivi in pendenza di tale sanzione; Tanto premesso DELIBERA 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla soc. POL. CENTRO JONICO in relazione alle violazioni codicistiche indicate in premessa e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante; 2) di comminare alla soc. POL. CENTRO JONICO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della soc. ASD NOVOLI; 3) di comminare alla soc. POL. CENTRO JONICO la punizione sportiva della penalizzazione di n. 3 punti in classifica, alla luce della recidività in comportamenti violenti ed antisportivi in pendenza della sanzione recentemente comminatale.
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