COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CIVILIS ATLETICO – A.S.D. ORDONA CALCIO del 17 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. ORDONA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 21 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CIVILIS ATLETICO – A.S.D. ORDONA CALCIO del 17 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. ORDONA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 21 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso due supplementi di rapporto dai quali risulta che successivamente alla espulsione del calciatore GUERRA Salvatore della A.S.D. CIVILIS ATLETICO, dopo circa 8 minuti da tale espulsione (così rettificando predenti inesattezze del suo rapporto) decretava la fine anticipata dell’incontro a seguito di una rissa intervenuta tra la quasi totalità dei calciatori delle due squadre ad eccezione di alcuni di essi tra cui i due capitani che il direttore di gara ha confermato di aver convocato per tentare di riportare la calma in campo e proseguire l’incontro; - rilevato che dai chiarimenti forniti dall’arbitro, con precisione e puntualità, è risultato che mentre dai due capitani succitati veniva effettuato il tentativo di riportare la calma in campo, da una porta a vetri situata nei pressi della tribuna, invadevano il campo numerosi spettatori di entrambe le società (non meglio identificati dall’arbitro) che inveivano contro quest’ultimo con parole ingiuriose e minacciose per cui l’arbitro, ritenendo in pericolo la sua incolumità e quella dei calciatori, si vedeva costretto dichiarare anticipatamente la fine della gara; - considerato che su precisa indicazione dell’arbitro i calciatori della società A.S.D. ORDONA CALCIO hanno partecipato alla rissa in maniera reattiva e consistente, costituita da spintoni e da comportamenti minacciosi che li rendevano insensibili ad ogni invito alla calma per cui la sospensione anticipata della gara va attribuita anche a tale comportamento dei calciatori della società A.S.D. ORDONA CALCIO il cui reclamo va pertanto rigettato confermandosi la decisione adottata dal Primo Giudice che va condivisa e confermata P.Q.M. D E L I B E R A - respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. ORDONA CALCIO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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