COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: POL. D. ATLETICO STORNARA – A.S.D. MAROSO CANDELA del 17 Marzo 2013 (Reclamo della POL. D. ATLETICO STORNARA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e inibizione del dirigente BORRELLI Nicola di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 28.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: POL. D. ATLETICO STORNARA – A.S.D. MAROSO CANDELA del 17 Marzo 2013
(Reclamo della POL. D. ATLETICO STORNARA in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e inibizione del
dirigente BORRELLI Nicola di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21
Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che il ricorso avverso la punizione sportiva inflitta dal Primo Giudice al dirigente
BORRELLI Nicola non è reclamabile ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera b Codice di Giustizia
Sportiva;
- rilevato altresì che il comportamento dei sostenitori della società POL. D. ATLETICO
STORNARA, sulla base di quanto riferito dall’arbitro e dal Commissario di Campo, all’uopo
nominato, può essere adeguatamente punito con l’ammenda di € 200,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
- dichiararsi inammissibile il reclamo avverso la inibizione inflitta al dirigente BORRELLI
Nicola;
- ridursi a € 200.00 l’ammenda a carico della società POL. D. ATLETICO STORNARA;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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