COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara U.S. BITONTO – POL. LA BISCEGLIESE del 29 gennaio 2012 (Reclamo della Pol. D. La Biscegliese in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della suddetta società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul comunicato ufficiale Puglia n.48 del 9 febbraio 2012; processo in prosecuzione a seguito della cessata sospensione di cui al C.U. n.56 del 15/3/2012;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara U.S. BITONTO - POL. LA BISCEGLIESE del 29 gennaio 2012 (Reclamo della Pol. D. La Biscegliese in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della suddetta società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul comunicato ufficiale Puglia n.48 del 9 febbraio 2012; processo in prosecuzione a seguito della cessata sospensione di cui al C.U. n.56 del 15/3/2012; - esaminati gli atti ufficiali; - rilevato che con nota del 30/1/2013 (prot. n.4472/885pf/11-12/MS/vdb) la Procura Federale della FIGC ha fornito adeguata ed esauriente risposta in merito alle indagini demandatale al fine di verificare se i calciatori della Pol. La Biscegliese, prima della disputa della gara in epigrafe citata, avessero subito aggressioni, tali da influire sul loro potenziale tecnico, fisico e psicologico, e tali da legittimare la loro mancata partecipazione alla gara innanzi menzionata; - rilevato che la Procura Federale è pervenuta alla conclusione secondo cui …dagli atti della espletata indagine non emerge tuttavia una situazione di alterazione ambientale tale da generare uno stato di impossibilità sopravvenuta idonea ad impedire lo svolgimento della suddetta gara, in quanto pur nella incontestabile aggressione subita dai calciatori della squadra ospite gli stessi avevano potuto avviarsi verso lo spogliatoio senza evidenti segni di grave menomazione fisica, tanto che il Direttore di Gara si era accertato personalmente che “le due squadre avevano fatto ingresso nei propri spogliatoi……” (testualmente); - ritenuto pertanto che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma - ma addirittura smentita- negli atti ufficiali DELIBERA rigettarsi il reclamo proposto dalla società Pol. D. La Biscegliese (attualmente A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE matr. 935643) e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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