COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CASTELLANA – A.S.D. NUOVA LUCERA CALCIO del 17 Marzo 2013 (Reclamo della A.S.D. CASTELLANA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. CASTELLANA - A.S.D. NUOVA LUCERA CALCIO del 17 Marzo 2013 (Reclamo
della A.S.D. CASTELLANA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che le argomentazioni addotte dalla reclamante hanno trovato solo parziale
conferma negli atti ufficiali, per cui in considerazione del comportamento dei sostenitori
della società A.S.D. CASTELLANA già censurato per comportamenti antisportivi, adeguata
si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 300
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridursi a € 300,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. CASTELLANA;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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