COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. ATLETICO PEZZE 2011 – A.S.D. VIRTUS MARUGGIO del 24 Marzo 2013 (Reclamo della A.S.D. VIRTUS MARUGGIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SANSONETTI Giovanni, PICHIERI Simone, POMPIGNA Luigi e MARZO Giovanni Luigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 28 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Brindisi).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. ATLETICO PEZZE 2011 - A.S.D. VIRTUS MARUGGIO del 24 Marzo 2013
(Reclamo della A.S.D. VIRTUS MARUGGIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati
dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SANSONETTI Giovanni, PICHIERI Simone,
POMPIGNA Luigi e MARZO Giovanni Luigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.
49 del 28 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Brindisi).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che il comportamento dei calciatori SANSONETTI Giovanni, PICHIERI Simone,
POMPIGNA Luigi e MARZO Giovanni Luigi può essere adeguatamente punito con la
sanzione della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara essendo gli stessi responsabili di
comportamento antisportivo e vivacemente protestatario nei confronti dell’arbitro,
fortemente contestato, peraltro stigmatizzato dal dirigente accompagnatore sig.
SANSONETTI Eugenio il cui comportamento va elogiato per aver solidarizzato con il
direttore di gara
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridursi a n. 4 giornate di gara la squalifica inflitta ai calciatori SANSONETTI Giovanni, PICHIERI
Simone, POMPIGNA Luigi e MARZO Giovanni Luigi della società A.S.D. VIRTUS MARUGGIO;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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