COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: U.S.D. Modugno – A.S.D. Sporting Santo Spirito del 10.03.2013 (Reclamo della A.S.D. Sporting Santo Spirito, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig. Antonio Frasca, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale di Bari che annulla il risultato conseguito sul campo e dispone la ripetizione della gara, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Provinciale di Bari n. 36 del 19.03.2013).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 11.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: U.S.D. Modugno – A.S.D. Sporting Santo Spirito del 10.03.2013 (Reclamo della A.S.D. Sporting Santo Spirito, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig. Antonio Frasca, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale di Bari che annulla il risultato conseguito sul campo e dispone la ripetizione della gara, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Provinciale di Bari n. 36 del 19.03.2013). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come sopra proposto; Sentito il Dr. Michele Danza su delega della Società; Sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - Considerato che a seguito dell’istruttoria espletata non è emerso un quadro fattuale idoneo a supportare le tesi dell’A.S.D. Sporting S.Spirito e che, in realtà, due dei primi cinque calci di rigore sono stati tirati da calciatori sostituiti, così come già acclarato in prime cure (trattasi del n. 7 dell’U.S.D. Modugno, Mangialardi Vitantonio e del n. 9 dell’A.S.D. Santo Spirito, Roberto Alessandro); - Rilevato che l’originario ricorso dell’U.S.D. Modugno, volto ad ottenere la ripetizione della gara, è ammissibile, per essere stato ritualmente preannunciato con telegramma del 10.3.2013 e successivamente notificato alla controinteressata, odierna reclamante, con raccomandata spedita il 12.03.2013 (v. copia bolletta di spedizione in atti); - È, pertanto, condivisa la delibera del primo Giudice con cui viene disposta la ripetizione della gara in epigrafe; - Tutto ciò considerato e rilevato, la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia; DELIBERA - rigettarsi il reclamo e confermarsi la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Bari per le ragioni premesse; - addebitarsi la tassa reclamo sul conto della Società istante.
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