COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 14/ 4/2013 LIBERTAS – GALLIPOLI FOOTBALL 1909 Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.S.D.GALLIPOLI FOOTBALL 1909 si soprassiede ad ogni decisione in merito.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 14/ 4/2013 LIBERTAS - GALLIPOLI FOOTBALL 1909 Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D.GALLIPOLI FOOTBALL 1909 si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti. GIRONE D - 11 Giornata - R ALEZIO - SPORTINSIEME - F- KComunicatoUfficiale n. 69 – pag. 24 di 50 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 14/ 4/2013 LIBERTAS - GALLIPOLI FOOTBALL 1909 IL GIUDICE SPORTIVO Letti gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'A.S.D. Gallipoli chiedeva di applicare la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a carico dell'A.S.D. Molfetta; la reclamante lamenta la presenza di settanta tifosi della squadra avversaria che, seduti sul muro di recinzione dello stadio (trattasi di partita a porte chiuse), per tutta la gara avrebbero minacciato ed insultato propri calciatori ed avrebbero lanciato contro i medesimi piccole pietre e sputi; che, una parte di questi tifosi durante la gara avrebbe invaso la tribuna occupata dai tesserati del Gallipoli, proferendo espressioni ingiuriose e minacciose al loro indirizzo; secondo la reclamante tale eventi avrebbero tolto serenità ai componenti della terna arbitrale in relazione alla conduzione della gara; in subordine il Gallipoli chiedeva di verificare la regolarità del tesseramento del calciatore LACIRIGNOLA Lorenzo (22/08/81). Osserva questo Giudice Sportivo che il direttore di gara nel proprio referto ha attestato che per tutta la durata della gara almeno cinquanta sostenitori della Libertas assistevano alla stessa seduti sulla recinzione del campo sportivo e venivano controllati a vista dai carabinieri senza creare disordini. Dal rapporto del Commissario di campo si evince che, prima della gara, essendo presenti numerosi tifosi del Molfetta sulla recinzione dello stadio contattava la sala operativa dei carabinieri e, dopo dieci minuti sopraggiungevano due Carabinieri e due Vigili Urbani. Le forze dell'ordine provvedevano a far scendere dal muro di cinta i citati tifosi. Nel secondo tempo i medesimi tifosi ritornavano sul muro di cinta e continuavano a tifare per la propria squadra. Alla metà del secondo tempo dieci di loro scavalcavano il muro di cinta dello stadio e facevano ingresso nella tribuna proferendo espressioni ingiuriose all'indirizzo dei tesserati del Gallipoli, Se ne desume pertanto che tali comportamenti devono trovare adeguata sanzione ma non hanno alcun modo influito sullo svolgimento della gara. Il tesserato Lacirignola Lorenzo è regolarmente tesserato per la Libertas Molfetta dal 27/03/2013 Pertanto D E L I B E R A 1) di rigettare il reclamo proposto dall'A.S.D. GALLIPOLI e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 2; 3) in estensione rispetto alla sanzione in essere di comminare all'A.S.D. LIBERTAS MOLFETTA la sanzione sportiva della disputa di una gara a porte chiuse in campo neutro con effetto immediato, con diffida di più gravi sanzioni al ripetersi di tali episodi; 4) di comminare l'ammenda di euro 1000 all'A.S.D. LIBERTAS MOLFETTA.
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