COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S.D. SAN SEVERO – U.S.D. AUDACE CERIGNOLA del 17 Febbraio 2013 (Reclamo della U.S.D. AUDACE CERIGNOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 7 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S.D. SAN SEVERO – U.S.D. AUDACE CERIGNOLA del 17 Febbraio 2013 (Reclamo della U.S.D. AUDACE CERIGNOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 7 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito il rappresentante della USD San Severo che ha concluso richiamando quanto dedotto con la sua memoria difensiva del 23/3/2013 e nella non comparsa del rappresentante dell’Audace Cerignola, pur convocata a mezzo fax del 9/4/2013, la Commissione rileva quanto segue. - Con il suo reclamo in appello del 13/3/2013 la soc. Audace Cerignola ha, in via pregiudiziale e preliminare, affermato che l’ufficio tesseramenti della FIGC avrebbe autorizzato “……il prefato tesseramento (del calciatore Kamano Mohamed Edouard - ndr) con nota del 15 febb.2013, sull’errato assunto giuridico (?) consistente nella sostituzione e/o equiparazione del requisito della residenza anagrafica così come previsto ex art.40 comma 11/bis delle NOIF con un indefinito soggiorno ……”, per poi chiedere “…..l’inevitabile annullamento della delibera impugnata, con conseguente sospensione del presente giudizio e trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti della FIGC ai sensi e per gli effetti dell’art.47 commi 3 e 4 lett. b) del CGS per l’accertamento della validità e/o illegittimità del tesseramento in questione propedeutico e prodromico ai fini dell’esame di merito….” (testualmente). - Sulla base di tali presupposti la soc. Audace Cerignola ritiene di poter affermare che il calciatore Kamano Mohamed Edouard, allorchè ebbe a partecipare alla gara in oggetto, era in posizione irregolare, per cui in riforma dell’impugnata decisione adottata dal G.S. (di cui al C.U. n.63 del 7/3/2013) ha chiesto accogliersi il ricorso ed “……infliggere alla USD San Severo Calcio la perdita della gara in oggetto, con il punteggio di 0 - 3 ai sensi dell’art.17 comma 5 del CGS in conseguenza della posizione irregolare del calciatore Kamano Mohamed Edouard …” (testuale). - Ritiene la Commissione che il ricorso proposto dall’Audace Cerignola sia inammissibile e privo di fondamento e vada pertanto respinto per le motivazioni che seguono. - Le doglianze mosse dalla reclamante al provvedimento del GS risultano infatti formulate e fondate, non già sulla qualità di tesserato per la USD San Severo del Calciatore Kamano Mohamed Edouard, ma sui criteri applicativi ed interpretativi adottati dall’Ufficio Tesseramenti della FIGC, (in tema di tesseramento dei calciatori) e quindi sull’iter formativo della volontà autorizzativa del succitato organo istituzionale in ordine al tesseramento del calciatore più volte innanzi citato. Tale essendo la censura mossa dalla reclamante al primo Giudice ne deriva che a questa Commissione Disciplinare, si vorrebbe affidare il compito di accertare e valutare se vi sia stata una presunta errata applicazione di norme da parte dell’ufficio tesseramenti della FIGC per poi dichiarare illegittimo il tesseramento più volte citato (ancorchè autorizzato con nota del 15/2/2013) ed irregolare la posizione del calciatore Kamano con tutte le conseguenze ad essa connesse e relative. - In definitiva quindi la reclamante intende censurare e mettere in discussione non già la posizione regolare (e non) del giocatore quale tesserato dell’USD San Severo, ma i criteri attraverso i quali la FIGC avrebbe deciso di autorizzare il tesseramento del calciatore più volte menzionato; per poi giungere a negare validità a quanto disposto dall’organo istituzionalmente competente con nota del 15/2/2013; decisione questa non solo non impugnabile in alcuna sede, né - meno che mai - dinanzi a questa Commissione, perché pone - non correttamente- in discussione un documento autorizzativo della FIGC (espresso attraverso i suoi uffici istituzionalmente competenti), la cui validità non va e non può essere revocata in alcun modo in dubbio - Da quanto innanzi evidenziato deriva pertanto l’inammissibilità e l’infondatezza del reclamo proposto dall’Audace Cerignola che va pertanto respinto. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia DELIBERA Respingersi il reclamo proposto dalla società U.S.D. AUDACE CERIGNOLA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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