COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S.D. SAN SEVERO – U.S.D. AUDACE CERIGNOLA del 17 Febbraio 2013 (Reclamo della U.S.D. AUDACE CERIGNOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 7 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: U.S.D. SAN SEVERO – U.S.D. AUDACE CERIGNOLA del 17 Febbraio 2013 (Reclamo
della U.S.D. AUDACE CERIGNOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 63 del 7 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito il rappresentante della USD San Severo che ha concluso richiamando quanto
dedotto con la sua memoria difensiva del 23/3/2013 e nella non comparsa del
rappresentante dell’Audace Cerignola, pur convocata a mezzo fax del 9/4/2013, la
Commissione rileva quanto segue.
- Con il suo reclamo in appello del 13/3/2013 la soc. Audace Cerignola ha, in via
pregiudiziale e preliminare, affermato che l’ufficio tesseramenti della FIGC avrebbe
autorizzato “……il prefato tesseramento (del calciatore Kamano Mohamed Edouard - ndr)
con nota del 15 febb.2013, sull’errato assunto giuridico (?) consistente nella
sostituzione e/o equiparazione del requisito della residenza anagrafica così come previsto
ex art.40 comma 11/bis delle NOIF con un indefinito soggiorno ……”, per poi chiedere
“…..l’inevitabile annullamento della delibera impugnata, con conseguente sospensione del
presente giudizio e trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti della FIGC ai
sensi e per gli effetti dell’art.47 commi 3 e 4 lett. b) del CGS per l’accertamento della
validità e/o illegittimità del tesseramento in questione propedeutico e prodromico ai fini
dell’esame di merito….” (testualmente).
- Sulla base di tali presupposti la soc. Audace Cerignola ritiene di poter affermare che il
calciatore Kamano Mohamed Edouard, allorchè ebbe a partecipare alla gara in oggetto, era
in posizione irregolare, per cui in riforma dell’impugnata decisione adottata dal G.S. (di cui
al C.U. n.63 del 7/3/2013) ha chiesto accogliersi il ricorso ed “……infliggere alla USD San
Severo Calcio la perdita della gara in oggetto, con il punteggio di 0 - 3 ai sensi dell’art.17
comma 5 del CGS in conseguenza della posizione irregolare del calciatore Kamano
Mohamed Edouard …” (testuale).
- Ritiene la Commissione che il ricorso proposto dall’Audace Cerignola sia inammissibile e
privo di fondamento e vada pertanto respinto per le motivazioni che seguono.
- Le doglianze mosse dalla reclamante al provvedimento del GS risultano infatti formulate e
fondate, non già sulla qualità di tesserato per la USD San Severo del Calciatore Kamano
Mohamed Edouard, ma sui criteri applicativi ed interpretativi adottati dall’Ufficio
Tesseramenti della FIGC, (in tema di tesseramento dei calciatori) e quindi sull’iter
formativo della volontà autorizzativa del succitato organo istituzionale in ordine al
tesseramento del calciatore più volte innanzi citato.
Tale essendo la censura mossa dalla reclamante al primo Giudice ne deriva che a questa
Commissione Disciplinare, si vorrebbe affidare il compito di accertare e valutare se vi sia
stata una presunta errata applicazione di norme da parte dell’ufficio tesseramenti della
FIGC per poi dichiarare illegittimo il tesseramento più volte citato (ancorchè autorizzato con
nota del 15/2/2013) ed irregolare la posizione del calciatore Kamano con tutte le
conseguenze ad essa connesse e relative.
- In definitiva quindi la reclamante intende censurare e mettere in discussione non già la
posizione regolare (e non) del giocatore quale tesserato dell’USD San Severo, ma i criteri
attraverso i quali la FIGC avrebbe deciso di autorizzare il tesseramento del calciatore più
volte menzionato; per poi giungere a negare validità a quanto disposto dall’organo
istituzionalmente competente con nota del 15/2/2013; decisione questa non solo non
impugnabile in alcuna sede, né - meno che mai - dinanzi a questa Commissione, perché
pone - non correttamente- in discussione un documento autorizzativo della FIGC (espresso
attraverso i suoi uffici istituzionalmente competenti), la cui validità non va e non può essere
revocata in alcun modo in dubbio
- Da quanto innanzi evidenziato deriva pertanto l’inammissibilità e l’infondatezza del reclamo
proposto dall’Audace Cerignola che va pertanto respinto.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
DELIBERA
Respingersi il reclamo proposto dalla società U.S.D. AUDACE CERIGNOLA e per l’effetto
addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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