COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI CALCIO A 5 GARA: A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE – A.S.D. NORBA CONVERSANO del 20/02/2013 (Reclamo della Società A.S.D. NORBA CONVERSANO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del Sig. GIOVANNI PESOLE, squalificato per n. 4 gare effettive, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 28 Marzo 2013);
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 18.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI CALCIO A 5
GARA: A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE – A.S.D. NORBA CONVERSANO del
20/02/2013 (Reclamo della Società A.S.D. NORBA CONVERSANO in opposizione ai
provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del Sig. GIOVANNI PESOLE, squalificato
per n. 4 gare effettive, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 28
Marzo 2013);
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come proposto;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
udito il rappresentante della ricorrente;
accertata la responsabilità del calciatore, Sig. Giovanni Pesole, per aver pronunciato frasi
offensive ed una minaccia, quest’ultima all’indirizzo dell’Arbitro, altresì, di dover adeguare la
sanzione alla reale gravità dell’addebito;
tutto ciò accertato e rilevato, in parziale riforma della decisione di prime cure
DELIBERA
1) accogliersi il reclamo e, per l’effetto, ridursi a 2 (due) giornate di gara la squalifica del
calciatore Sig. Giovanni Pesole;
2) non addebitarsi alcuna tassa, atteso l’esito del gravame.
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