COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 dell’18 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FERRINI (Campionato Juniores Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 35 del 21.03.2013 Gara Decimo 07 / Ferrini Cagliari del 16.03.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 dell’18 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FERRINI (Campionato Juniores Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 35 del 21.03.2013 Gara Decimo 07 / Ferrini Cagliari del 16.03.2013. La Società Polisportiva Ferrini Cagliari ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti emanati dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di cui in epigrafe: a) ammenda di € 500,00 alla Società “per il comportamento gravemente ingiurioso e irriguardoso dei propri giocatori che, negli spogliatoi, al termine della gara, si denudavano davanti all’arbitro per evitare di essere identificati. Gli stessi, unitamente ad allenatore e dirigenti, impedivano all’arbitro di raggiungere il proprio spogliatoio costringendolo a portarsi all’esterno. L’arbitro riusciva ad abbandonare l’impianto solo grazie all’intervento dei carabinieri”; b) squalifica fino al 31.12.14 dell’allenatore Cossa Giorgio perché “allontanato nel secondo tempo per proteste, rivolgeva frasi triviali al direttore di gara. Al termine dell’incontro spingeva l’arbitro con foga verso la porta dello spogliatoio facendogli sbattere la schiena contro il montante della porta. Successivamente partecipava ad un parapiglia con alcuni giocatori della Ferrini”; c) squalifica fino al 31.12.14 del calciatore Seck Alla, perché “al termine della gara chiudendo una porta dello spogliatoio colpiva il direttore di gara con uno schiaffo tra il mento e la guancia facendolo arretrare e, successivamente, partecipava ad un parapiglia unitamente ad alcuni dirigenti della squadra”; d) squalifica per cinque gare del calciatore Sacchetta Stefano, perché “al termine della gara, nella sua qualità di capitano (dal 20’ 2° tempo), si rifiutava di dare all’arbitro le generalità di un giocatore della Ferrini che si era tolto la maglia. Quindi teneva nei confronti dell’arbitro un comportamento offensivo ed invitava i propri compagni di squadra a denudarsi davanti all’arbitro per non essere identificati”; e) squalifica per tre gare del calciatore Montixi Alberto, perché “al termine dell’incontro rivolgeva frasi offensive al direttore di gara, togliendosi la maglia di gioco nel tentativo di non farsi identificare”. La Società reclamante chiede in via principale l’annullamento di tutte le sanzioni e,in via subordinata, la loro riduzione. Le decisioni del Giudice Sportivo sono state assunte sulla base di quanto riportato dall’arbitro nel rapporto di gara e nell’allegato supplemento, da cui si evince quanto segue: al termine della partita, mentre questi stava rientrando negli spogliatoi, un giocatore della Ferrini, privo della maglia di gioco, gli si rivolgeva con epiteti ingiuriosi e si rifiutava di indossare la maglia per essere identificato ed inoltre si frapponeva tra lui e gli spogliatoi per impedirgli di raggiungerli; poco dopo, entrato negli spogliatoi, l’arbitro si rivolgeva al calciatore Sacchetta (capitano della Ferrini dal 20’ del 2° tempo a seguito dell’uscita dal campo del capitano della squadra), chiedendogli di indicare il nominativo del predetto giocatore e, per tutta risposta, riceveva insulti dal medesimo, che subito dopo invitava i suoi compagni a denudarsi per non essere identificati; ed effettivamente, mentre il direttore di gara si trovava davanti la porta dello spogliatoio della Ferrini, i giocatori si spogliavano integralmente; subito dopo interveniva l’allenatore Cossa - che nel corso della partita, a seguito di espulsione per proteste, aveva già insultato l’arbitro - spingendo quest’ultimo con forza verso la porta dello spogliatoio facendogli sbattere la schiena contro il montante della stessa; quindi il calciatore Seck, mentre si apprestava a chiudere la porta, colpiva il direttore di gara con uno schiaffo tra il mento e la guancia destra facendolo arretrare; successivamente, portatosi all’esterno dei locali, quest’ultimo notava un parapiglia al quale partecipavano, fra gli altri, l’allenatore Cossa e i calciatori Sacchetta e Seck; infine,intervenuti i Carabinieri, a seguito di sua richiesta, l’arbitro riusciva con il loro aiuto ad identificare in Montixi Alberto il calciatore che lo aveva insultato senza maglietta al termine dell’incontro. La Società Ferrini Cagliari, nell’atto di reclamo, rileva contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti da parte del direttore di gara, evidenziando la scorrettezza del medesimo per essersi recato a fine gara negli spogliatoi della squadra, dove, secondo le disposizioni tecniche dell’AIA, avrebbe potuto recarsi solo prima della partita per fare l’appello; eccepisce inoltre l’inverosimiglianza della presunta aggressione da parte del Cossa, in quanto, data la maggiore prestanza fisica di quest’ultimo, è assurdo che non sia residuato nell’arbitro alcun postumo clinicamente apprezzabile, neanche un semplice dolore; valuta inoltre dinamicamente incredibile che il Seck possa avere colpito in faccia il direttore di gara mentre chiudeva la porta, senza che in tal modo il suo braccio sia rimasto incastrato; infine ritiene illogica la sanzione inflitta al vice capitano Sacchetta per non aver voluto riferire all’arbitro il nominativo del giocatore che l’aveva insultato, tenuto conto del fatto che poi comunque il calciatore è stato identificato. L’arbitro, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato integralmente il suo referto ed ha precisato quanto segue: egli non è mai entrato nello spogliatoio della Ferrini e si trovava nell’atrio antistante, quando il Sacchetta ha invitato i compagni a denudarsi; allorché è stato spinto dal Cossa, ha urtato con la schiena allo stipite della porta e ha riportato un dolore, peraltro passeggero; lo schiaffo del Seck non è stato violento; fino a quel momento non era potuto entrare nel proprio spogliatoio perché questo era chiuso a chiave e il dirigente della Società di casa non era ancora arrivato. Il Presidente della reclamante, sentito anch’egli avanti la Commissione, ha insistito per l’accoglimento del reclamo, pur riconoscendo la necessità di una giusta sanzione per i comportamenti irriguardosi commessi dai suoi tesserati che risultino effettivamente provati. La Commissione, esaminati gli atti del procedimento, rileva che, essendo il rapporto arbitrale fonte di prova privilegiata, debbano ritenersi esattamente provati tutti i fatti ivi descritti, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti oralmente dal direttore di gara nel corso della sua audizione; è peraltro necessario che i fatti siano valutati nella loro esatta portata per adeguare le sanzioni alla reale gravità degli stessi. Alla luce di quanto sopra, ritiene la Commissione che debbano essere confermate le squalifiche inflitte al Sacchetta e al Montixi rispettivamente per cinque e tre gare. E infatti gravemente censurabile il comportamento del Sacchetta, che prima si rifiutava, nonostante la sua posizione di capitano, di comunicare all’arbitro le generalità di un compagno che l’aveva ingiuriato e poi invitava tutti i calciatori della sua squadra a denudarsi per non essere identificabili; tutto ciò a prescindere dal fatto che poi il giocatore di cui sopra sia stato identificato dall’arbitro con l’ausilio dei carabinieri. Così come è censurabile, anche se in misura inferiore, il comportamento del Montixi, che non solo rivolgeva all’arbitro epiteti offensivi, ma gli impediva la sua identificazione togliendosi la maglietta. Deve invece essere ridotta ad € 300,00 l’ammenda inflitta alla Società in quanto, mentre è esattamente provato il comportamento irriguardoso dei giocatori che, stando all’interno del proprio spogliatoio, si denudavano davanti all’arbitro, il quale invece sostava proprio di fronte alla porta di ingresso dello spogliatoio della Ferrini, non risulta esatta invece l’affermazione che a quest’ultimo sia stato impedito di raggiungere il proprio spogliatoio e che egli abbia potuto allontanarsi dall’impianto solo grazie all’intervento dei carabinieri; risulta invece che il direttore di gara non abbia avuto la possibilità di entrare nel suo spogliatoio solo perché la porta era chiusa a chiave ed era assente il dirigente della Società ospitante in possesso della chiave stessa. Devono essere ridotte anche le squalifiche inflitte al Cossa e al Seck, in quanto la loro lunga durata non appare proporzionata all’effettiva entità degli atti di violenza dagli stessi perpetrati, che non hanno cagionato conseguenze lesive di alcun genere all’arbitro. Pertanto, tenuto conto di tutti i fatti addebitati ad entrambi, la Commisssione valuta equo infliggere al Cossa la squalifica fino al 30 settembre 2013 e al Seck la squalifica fino al 31 luglio 2013. La Commissione, per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA 1) di ridurre la l’ammenda inflitta alla Società Polisportiva Ferrini Cagliari da € 500,00 ad € 300,00; 2) di ridurre la squalifica dell’allenatore Cossa Giorgio fino al 30 settembre 2013; 3) di ridurre la squalifica del calciatore Seck Alla fino al 31 luglio 2013; 4) di confermare nel resto. DISPONE la restituzione della tassa.
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