COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 155/A U.S.D. AKRAGAS Città dei Templi (AG), avverso punizione sportiva perdita gara 0–3, inibizione dirigente sig. Vincenzo Caltagirone fino al 31/03/2014 – Campionato Allievi provinciali Akragas Città dei Templi/Agrigento dell’11/03/2013 – C.U. N° 33 AG pubblicato il 14/03/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 155/A U.S.D. AKRAGAS Città dei Templi (AG), avverso punizione sportiva perdita gara 0–3, inibizione dirigente sig. Vincenzo Caltagirone fino al 31/03/2014 - Campionato Allievi provinciali Akragas Città dei Templi/Agrigento dell’11/03/2013 – C.U. N° 33 AG pubblicato il 14/03/2013 Con rituale e tempestivo appello l’U.S.D. Akragas Città dei Templi, in persona del Presidente pro tempore, impugna le sanzioni in epigrafe riportate. In particolare la Società appellante nega che il proprio dirigente abbia mai colpito il dirigente avversario e che, conseguentemente, alla stessa non possa essere attribuita la perdita della gara. Per quanto sopra la Società appellante chiede in via principale che la gara venga ripetuta e, in subordine, che venga data perduta ad entrambe le società. Chiede altresì che la sanzione a carico del dirigente venga ridotta nei minimi edittali. Fissata la comparizione in udienza della reclamante, questa ha fatto pervenire nota di rinuncia a comparire. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che, a norma dell’art. 35 commi 1.1 e 2.1 C.G.S., il rapporto dell'arbitro e relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e circa il comportamento dei sostenitori. Inoltre, sempre a mente dell’art. 35 C.G.S., i procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare si svolgono unicamente sulla scorta degli atti ufficiali di gara. Pertanto le richieste istruttorie sia documentali che testimoniali avanzate dalla reclamante debbono essere rigettate. Così come deve essere rigettata la richiesta di audizione dell’arbitro, non ravvisandosi nella descrizione dei fatti fornita dal direttore di gara elementi privi di chiarezza o contraddittori. In particolare, dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che al 18° del 1° tempo l’arbitro allontanava dal terreno di gioco il sig. Giuseppe Catalano, dirigente dell’Agrigento e il sig. Vincenzo Caltagirone, dirigente dell’Akragas Città dei Templi, in quanto il primo protestava nei confronti del direttore di gara invitandolo ad assumere provvedimenti disciplinari a carico di un calciatore avversario ed il secondo perché, alzatosi dalla propria panchina, correva verso il Catalano inveendo a gran voce e, avendolo raggiunto, lo spintonava con le mani all’altezza del petto. A questo punto si creava un capannello e solo dopo circa tre minuti si riusciva a riportare la calma con l’allontanamento dei suddetti dirigenti. Allontanandosi dal terreno di gioco, il sig. Vincenzo Caltagirone colpiva con uno schiaffo il sig. Catalano. A seguito di tale episodio entrava sul terreno di gioco il dirigente accompagnatore della società Agrigento sig. Antonino Casesa il quale si dirigeva di corsa verso i due contendenti nel tentativo di separarli. Quest’ultimo, “mentre si trascinava via il proprio dirigente” veniva raggiunto dal sig. Caltagirone che lo colpiva con tre ripetuti e violenti pugni al volto che causavano al sig. Casesa evidenti lividi e fuoruscita di sangue. Mentre avveniva ciò, riferisce ancora l’arbitro nel suo rapporto, da un cancello lasciato aperto entravano in campo una quindicina di sostenitori che aggredivano solamente i dirigenti della società Agrigento, ragion per cui l’arbitro, atteso che erano già trascorsi oltre venti minuti dall’episodio iniziale e che non era possibile ristabilire la calma, anche per l’assenza di servizio d’ordine, sospendeva definitivamente la gara. E’ da segnalare altresì che l’arbitro annota che mentre stava rientrando nello spogliatoio il sig. Caltagirone tentava di aggredire nuovamente il sig. Casesa, non riuscendovi in quanto trattenuto dai propri dirigenti. Ciò posto l’appello in questione appare infondato. Innanzitutto va condivisa la decisione dell’arbitro di sospendere la gara e va condiviso quanto statuito dal Giudice Sportivo, che ha ritenuto di addebitare esclusivamente a fatto e colpa della U.S.D. Akragas Città dei Templi la sospensione di che trattasi. I fatti scatenanti la sospensione sono infatti da addebitare al Sig. Vincenzo Caltagirone, dirigente accompagnatore dell’appellante, così come è da addebitare all’appellante l’invasione del campo da parte di alcuni sostenitori, incombendo alla stessa quale ospitante il dovere di assicurare il servizio d’ordine (art. 62 N.O.I.F.). Peraltro va evidenziato a comprova che l’arbitro, giustamente, a termine di regolamento ha chiesto l’intervento del capitano della Akragas Città dei Templi, avente l’obbligo di collaborare per il regolare svolgimento della gara, senza tuttavia che quest’ultimo riuscisse a porre in essere alcun intervento tendente a ristabilire l’ordine e consentire così il regolare svolgimento della gara (regola 3 gioco del calcio). Parimenti infondato è l’appello relativo alla sanzione a carico del dirigente Sig. Caltagirone, posto che la stessa appare appena sufficiente a sanzionare i fatti dallo stesso commessi, come descritti dal direttore di gara. Con l’aggravante che tali fatti sono avvenuti e si sono prolungati in un contesto di settore giovanile, dove è richiesto ai dirigenti un comportamento maggiormente esemplare ed educativo nei confronti dei giovani atleti. P.Q.M. Rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 62,00).
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