COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 163/A S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 (TP) avverso squalifica calciatore Spezia Francesco sino al 31/12/2017 – gara Juniores provinciali Sport Club Marsala 1912/Fulgatore del 11/03/2013 – C.U. 37 TP del 14/03/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 163/A S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 (TP) avverso squalifica calciatore Spezia Francesco sino al 31/12/2017 – gara Juniores provinciali Sport Club Marsala 1912/Fulgatore del 11/03/2013 – C.U. 37 TP del 14/03/2013 La S.S.D. Sport Club Marsala 1912 ha inoltrato appello avverso la sanzione determinata a carico del proprio tesserato indicato in epigrafe, ritenendo la sanzione eccessiva in relazione all’episodio contestato. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che la gara in argomento rientra tra quelle per le quali è prevista l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva (C.U. 301 del 22 Gennaio 2013 e successivi) e che, conseguentemente, l’appello doveva pervenire o essere depositato “entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale…” (pag.3 lett.b del citato Comunicato). Evidenziato che il Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento impugnato dalla ricorrente è stato pubblicato il 14 marzo 2013 e che il fax di inoltro dell’appello reca data di invio 21 marzo 2013, ne consegue la inammissibilità del gravame per decorrenza dei termini. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l’appello inoltrato dalla S.S.D. Sport Club Marsala 1912. Dispone l’addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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