COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 135/A Calciatore PARLA MASSIMO (U.S.D. Quisquinese) avverso squalifica fino al 31/01/2017 – Campionato III° Categoria Girone “A” Gara River Platani/Quisquinese del 17/02/2013 – C.U. n.29 del 20/02/2013 Delegazione Prov.le Agrigento

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 135/A Calciatore PARLA MASSIMO (U.S.D. Quisquinese) avverso squalifica fino al 31/01/2017 - Campionato III° Categoria Girone "A" Gara River Platani/Quisquinese del 17/02/2013 - C.U. n.29 del 20/02/2013 Delegazione Prov.le Agrigento Con tempestivo appello diretto a questa Commissione il sig. Parla Massimo, calciatore tesserato per la U.S.D. Quisquinese, ha impugnato il provvedimento disciplinare a suo carico come riportato in epigrafe. Il calciatore in questione sostiene che al termine della gara, a causa della tensione accumulata, andava a protestare vivacemente nei confronti del direttore di gara senza avere alcuna intenzione di colpirlo e solo casualmente, stante la vicinanza dei due, sfiorava con la propria fronte quella dell'arbitro. In ragione di ciò chiede che la pena così come inflittagli dal giudice di primo grado venga notevolmente ridotta in quanto la condotta posta in essere, non può considerarsi una condotta violenta anche per mancanza non solo del dolo ma anche della dovuta premeditazione. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore del ricorrente in sede di comparizione. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il giudizio si svolge in base agli atti ufficiali di gara e che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura di detto rapporto si evince che l'arbitro, al termine della gara, mentre si accingeva a rientrare negli spogliatoi, veniva avvicinato dal calciatore Parla Massimo il quale assumeva nei suoi confronti un comportamento aggressivo e gravemente ingiurioso e, raggiuntolo con uno scatto, lo colpiva con una testata alla fronte che gli procurava dolore e momentaneo stordimento. Per quanto sopra, la tesi difensiva sostenuta dal reclamante non trova alcun riscontro, né è assimilabile alle fattispecie già esaminate da questa Commissione, richiamate nell’appello. Non si ritiene inoltre di dover procedere all'audizione dell'arbitro, così come chiesto dal calciatore, in quanto la descrizione dell'accadimento dei fatti riportati in referto è lineare e priva di qualsivoglia contraddizione. Ciò non di meno l’appello può trovare parziale accoglimento in quanto il gesto violento posto in essere dal reclamante si è risolto in un unico contesto senza che ciò determinasse ulteriori conseguenze all’arbitro. Pertanto la sanzione, così come inflitta dal Giudice di prime cure, deve essere ricondotta nei più equi termini indicati in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’appello, dispone contenersi a tutto il 31/01/2016 la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Parla Massimo (USD Quisquinese). Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo di € 65,00 versata dall’appellante.
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