COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 428/C.D.T. 31 DEL 02 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.161/A POL. DIL. RIVIERA DELLO STRETTO (ME) avverso perdita della gara per 0-3, ammenda di € 1.000,00, squalifica per sette gare calciatore Cannistraci Dario, squalifica per cinque gare calciatore Molonia Paolo, squalifica per tre gare calciatori Ancione Simone e Bonanno Vincenzo, squalifica per due gare calciatore Zanghì Matteo, inibizione sig. Naccari Antonino sino al 30/06/2013 – Campionato Promozione Gir. “C” Gara Riviera dello Stretto/Real Giarre del 16/03/ 2013 – C.U. n. 415 del 21/03/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 428/C.D.T. 31 DEL 02 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.161/A POL. DIL. RIVIERA DELLO STRETTO (ME) avverso perdita della gara per 0-3, ammenda di € 1.000,00, squalifica per sette gare calciatore Cannistraci Dario, squalifica per cinque gare calciatore Molonia Paolo, squalifica per tre gare calciatori Ancione Simone e Bonanno Vincenzo, squalifica per due gare calciatore Zanghì Matteo, inibizione sig. Naccari Antonino sino al 30/06/2013 - Campionato Promozione Gir. "C" Gara Riviera dello Stretto/Real Giarre del 16/03/ 2013 - C.U. n. 415 del 21/03/2013. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la Pol. Dil. Riviera dello Stretto, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate. In particolare la reclamante chiede che venga assegnata gara perduta all'A.S.D. Real Giarre in quanto gli incidenti sarebbero da addebitare al suo calciatore Aleo Daniel per il quale, peraltro, chiede un aggravamento della sanzione inflittagli dal giudice di prime cure. La reclamante chiede, ancora, una riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati così come la riduzione dell'ammenda. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di aggravamento della squalifica a carico del calciatore Aleo Daniel, in quanto la reclamante sul punto manca di legittimazione ad agire. Parimenti inammissibile è la richiesta di addebitare la perdita della gara alla sola A.S.D. Real Giarre non risultando prodotta, ai sensi dell'art. 46 comma 5 C.G.S., l'attestazione dell'avvenuta trasmissione del reclamo alla controparte. E', inoltre, inammissibile, ai sensi dell'art.45 comma 3 lett.a), il reclamo proposto avverso la squalifica del calciatore Zanghì Matteo. Parimenti deve essere dichiarato inammissibile, per il combinato disposto degli artt. 33 comma 6) e 36 comma 2) C.G.S., il reclamo avverso le sanzioni disciplinari a carico degli altri calciatori e del collaboratore sig. Naccari Antonino, in quanto assolutamente carente di ogni e qualsiasi motivazione sul punto. In ordine alla sanzione pecuniaria il reclamo non può trovare accoglimento risultando la stessa congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. La reclamante deve infatti rispondere non solo del comportamento violento dei propri tesserati in occasione della rissa che ha determinato la sospensione della gara, ma soprattutto deve rispondere dell'aggressione posta in essere da questi in danno del calciatore Aleo Daniel. Tale aggressione é avvenuta dopo che la terna aveva lasciato il terreno di gioco ed alla stessa hanno partecipato anche due sostenitori che hanno invaso il terreno di gioco (circostanza questa sanzionata dall'art.14 comma 2 C.G.S.). La Pol. Dil. Riviera dello Stretto deve rispondere anche del comportamento violento posto in essere dal proprio tesserato Naccari Antonino in danno di un calciatore avversario prima dell'inizio della gara (comportamento questo sanzionato dall'art.12 comma 5 C.G.S.). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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