COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32 DEL 09 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 167/A A.S.D. SPORTING VIAGRANDE (CT) avverso il rigetto del reclamo proposto contro l’omologazione della gara Pistunina/Sporting Viagrande del 03/03/2013 – Campionato Promozione Girone “C” – C.U. n.415 del 21.3.2013
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32 DEL 09 APRILE 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 167/A
A.S.D. SPORTING VIAGRANDE (CT) avverso il rigetto del reclamo proposto contro l'omologazione della gara Pistunina/Sporting Viagrande del 03/03/2013 - Campionato Promozione Girone "C" - C.U. n.415 del 21.3.2013
Con tempestivo e rituale reclamo l'A.S.D. Sporting Viagrande, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in oggetto chiedendo in via principale assegnazione della gara perduta alla società Pistunina o, in subordine, la ripetizione della stessa, lamentando una alterazione del potenziale atletico a seguito dell'aggressione subita al termine del primo tempo dal proprio calciatore e capitano, che era costretto a ricorrere alle cure mediche e, conseguentemente, era stato sostituito.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che l'eventuale alterazione del potenziale atletico di una società non è motivo di assegnazione di gara vinta.
L'art. 17 comma 1 C.G.S. infatti recita che è esclusa l'applicazione della suddetta sanzione, qualora si verifichino fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società.
Nella specie il calciatore in questione risulta essere stato colpito da più calciatori avversari che sono stati individuati e, quindi, sanzionati dal Giudice sportivo.
Peraltro la gara, come risulta dal referto, è proseguita regolarmente alla presenza della forza pubblica.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo ( € 130,00) non versata.
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