COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32 DEL 09 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 174/A NUCCIO ANTONINO (Albatros Lercara) Appello personale avverso squalifica per 9 gare – Gara 1^ categoria Albatros Lercara/Accademia Empedoclina del 24/03/2013 – C.U. N° 424 LND del 28/03/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32 DEL 09 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 174/A NUCCIO ANTONINO (Albatros Lercara) Appello personale avverso squalifica per 9 gare - Gara 1^ categoria Albatros Lercara/Accademia Empedoclina del 24/03/2013 - C.U. N° 424 LND del 28/03/2013. Il calciatore sig. Antonino Nuccio propone appello avverso la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo di non avere compiuto alcuna irregolarità, né nei confronti dei calciatori avversari, né nei confronti del direttore di gara. All’udienza dibattimentale il calciatore ha insistito nei motivi di appello. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere dei gravi comportamenti assunti dal calciatore sig. Antonino Nuccio il quale colpiva violentemente con un pugno un avversario e, dopo l'espulsione, adottava un comportamento ingiurioso e irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Nessun dubbio emerge quindi in ordine allo svolgersi dei fatti addebitati ed alla conseguente responsabilità degli stessi, attribuibile al calciatore appellante. E' tuttavia possibile procedere ad una lieve riduzione della sanzione, ponendo in relazione i fatti stessi al disposto di cui all'art. 18 n° 4 lettere a) e c) del C.G.S. P.Q.M. Dispone contenersi in sei gare la sanzione a carico del calciatore sig. Antonino Nuccio, disponendo restituirsi la tassa reclamo versata (€ 65,00).
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