COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32 DEL 09 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 176/A A.S. BELVEDERE C.G. (SR) Avverso la decisione di ripetizione della gara disposta dal Giudice Territoriale relativa alla gara Netina Calcio/Belvedere del 2 marzo 2013 – Campionato 1° Cat. Girone “G” – C.U. 415 del 21 marzo 2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32 DEL 09 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 176/A A.S. BELVEDERE C.G. (SR) Avverso la decisione di ripetizione della gara disposta dal Giudice Territoriale relativa alla gara Netina Calcio/Belvedere del 2 marzo 2013 - Campionato 1° Cat. Girone "G" - C.U. 415 del 21 marzo 2013 Con tempestivo e rituale reclamo l'A.S. Belvedere C.G. impugna la decisione in epigrafe chiedendo che venga ristabilito il risultato conseguito in campo stante che non vi sarebbe alcuna discrasia nelle distinte di gara in quanto è pacifico che il calciatore n.18 altro non era che il calciatore n.17. Resiste la Netina Calcio chiedendo il rigetto del reclamo. La Commissione Disciplinare rileva che dall'esame degli atti la distinta consegnata all'arbitro e poi allegata al referto risulta corretta indicandosi con il n.18 il calciatore n.17, quella in possesso della reclamante e prodotta in atti risulta anch'essa corretta ma con una freccia che indica che il calciatore n.17 deve intendersi portante il n.18. Infine la copia consegnata alla consorella non risulta avere alcuna correzione e non risulta alcun calciatore recante la maglia n.18. Già questo dimostra l'assoluta difformità dei tre documenti. Ciò posto occorre rilevare che a mente del comma 3 dell'art.61 delle N.O.I.F. "Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società" Né dagli atti né dal reclamo risulta che la reclamante abbia compiuto tale adempimento con la conseguenza che il reclamo non può trovare accoglimento dovendosi, pertanto, confermare la statuizione del Giudice Territoriale. Infine si rileva che la chiesta audizione del dirigente accompagnatore della gara in questione risulta inammissibile in quanto i procedimenti di seconda istanza si basano solo sugli atti ufficiali di gara e non sono ammesse prove testimoniali. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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