COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32 DEL 09 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 177/A A.S.D. Spadaforese (ME) avverso squalifica allenatore Miceli Salvatore sino al 31/10/2013 – gara Coppa Italia Promozione A.S.D. Spadaforese/Gymnica Scordia del 23/03/2013 – C.U. 424 del 27/03/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32 DEL 09 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 177/A A.S.D. Spadaforese (ME) avverso squalifica allenatore Miceli Salvatore sino al 31/10/2013 – gara Coppa Italia Promozione A.S.D. Spadaforese/Gymnica Scordia del 23/03/2013 – C.U. 424 del 27/03/2013 La società A.S.D. Spadaforese ha inoltrato appello avverso la sanzione determinata a carico del proprio allenatore indicato in epigrafe, ritenendo la sanzione eccessiva in relazione all’episodio contestato. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che la gara in argomento rientra tra quelle per le quali è prevista l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva (C.U. 34 del 23/08/2012) e che, conseguentemente, il ricorso doveva pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale “entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale…” (pag.1 del citato Comunicato). Evidenziato che il Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento impugnato dalla ricorrente è stato pubblicato il 27 marzo 2013 e che il reclamo è stato inviato con raccomandata del 04/04/2013 ed è pervenuto presso la sede del Comitato Regionale il giorno 08/04/2013 (protocollo 6528), ne consegue la inammissibilità del reclamo stesso per decorrenza dei termini. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l’appello inoltrato dalla società A.S.D. Spadaforese per decorrenza dei termini. Dispone l’addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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