COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32 DEL 09 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 81/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. REAL GELA Sig. SPADARO SALVATORE (Presidente)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32 DEL 09 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 81/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. REAL GELA Sig. SPADARO SALVATORE (Presidente) La Procura Federale, con nota 801/pf11-12/GS/reg del 07 gennaio 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il sig. Salvatore Spadaro della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli art. 38 comma 1 delle N.O.I.F.; la Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al predetto Presidente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha invece concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi uno a carico del sig. Salvatore Spadaro e della sanzione dell'ammenda di € 300,00 a carico della Società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione della gara di campionato provinciale Allievi Regionali Olimpia Scicli/Real Gela del 27/11/11 utilizzava quale tecnico un soggetto non tesserato, indicato fittiziamente in distinta quale collaboratore, ma in realtà iscritto nei ruoli del Settore Tecnico. Per la qualcosa si evince consequenziale la responsabilità del sig. Salvatore Spadaro, quale Presidente della società, per avere permesso la suddetta violazione. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. Dispone applicarsi: al Sig. Salvatore Spadaro, Presidente della A.S.D. Real Gela, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 100,00 (cento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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