COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32 DEL 09 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.82/B DEFERIMENTO A CARICO DI G.S.D. ENNA CALCIO Sig. CANNAROZZO GIUSEPPE (Presidente all’epoca dei fatti) Sig. SIRACUSA GIANFILIPPO IVANO (Vice Presidente all’epoca dei fatti)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 444/C.D.T. 32 DEL 09 APRILE 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.82/B
DEFERIMENTO A CARICO DI
G.S.D. ENNA CALCIO
Sig. CANNAROZZO GIUSEPPE (Presidente all'epoca dei fatti)
Sig. SIRACUSA GIANFILIPPO IVANO (Vice Presidente all'epoca dei fatti)
La Procura Federale con nota del 21 febbraio 2013 n.5066/260pf 12-13/GR/mg ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
1) il sig.ri Cannarozzo Giuseppe per rispondere della violazione ex art. 1 comma 1, C.G.S., per avere sottoscritto con la data 30.08.2012 la richiesta di tesseramento per i tre calciatori Cicirello Nunzio, Manduca Giovanni e Massaro Nicola, quando, di contro, sempre con la data del 30.08.2012 aveva già sottoscritta la richiesta di tesseramento per i soli calciatori Cicirello Nunzio e Manduca Giovanni poi inviata al C.R. Sicilia - Ufficio Tesseramento con raccomandata n.14483337755-5 del 03.09.2012, al fine di dimostrare, dinanzi alla C.D.T. Sicilia, la tempestività del tesseramento del calciatore Massaro Nicola ed all'evidente scopo di evitare che la società G.S.D. Enna Calcio da lui rappresentata, la legittima sanzione disciplinare inflitta dal G.S.T. con C.U. 106/12, pur essendo a conoscenza,in epoca antecedente alla proposizione del reclamo, che il tesseramento del calciatore Massaro Nicola ( che aveva partecipato in posizione irregolare alla gara del 9/9/2012 Enna / Giarre) si era perfezionato soltanto in data 17.09.2012;
2) il sig. Siracusa Gianfilippo Ivano per rispondere della violazione ex art. 1 comma 1 C.G.S. per avere prodotto dinanzi alla C.D.T. Sicilia, allegata al reclamo da lui sottoscritto, documentazione del 30.08.2012 palesemente difforme a quella ufficiale in possesso dello stesso Comitato Regionale - Ufficio Tesseramento già trasmessa dalla Soc. G.S.D. Enna Calcio con racc.ta 14483337755-5 del 03.09.2012 e contenente la richiesta di tesseramento dei soli calciatori Cicirello Nunzio e Manduca Giovanni, al fine di dimostrare la tempestività del tesseramento del calciatore Massaro Nicola ed all'evidente scopo di evitare alla società G.S.D. Enna Calcio da lui rappresentata in tale veste la legittima sanzione disciplinare già inflitta dal G.S.T. con il C.U. 106/12, pur essendo a conoscenza, in epoca antecedente alla proposizione del reclamo, che il tesseramento del calciatore Massaro Nicola ( che aveva partecipato in posizione irregolare alla gara del 9.9.2012 Enna/Giarre) si era perfezionato soltanto in data 17.9.2012;
3) la Società G.S.D. Enna Calcio per rispondere della violazione ex art.4 comma 1 del C.G.S. quale diretta conseguenza delle violazioni contestate ed ascritte ai propri legali rappresentanti.
Convocate debitamente le parti per l'udienza dibattimentale, queste non sono comparse.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione di nove mesi di inibizione a carico dei sig.ri Cannarozzo Giuseppe e Siracusa Gianfilippo Ivano e l'ammenda di € 1.500,00 a carico della società G.S.D. Enna Calcio a titolo di responsabilità diretta.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva che quanto contestato ai sig.ri Cannarozzo Giuseppe e Siracusa Gianfillippo Ivano, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del G.S.D. Enna Calcio, risulta ampiamente provato dai documenti in atti con la conseguenza che gli stessi devono rispondere delle violazioni loro ascritte ed ai quali vanno applicate le sanzioni come da dispositivo. Alla responsabilità dei predetti soggetti consegue la responsabilità diretta della società che va condannata alla sanzione di cui in dispositivo
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:
la sanzione di nove (9) mesi di inibizione ciascuno ai sig.ri Cannarozzo Giuseppe e Siracusa Gianfilippo;
l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Società G.S.D. Enna Calcio.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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