COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 460/C.D.T. n. 33 Del 16 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 180/A A.S.D. CARLENTINI (SR), avverso squalifica calciatore Miceli Giuliano per 6 gare – Campionato 1^ categoria girone f gara Carlentini/Mirabella del 07/04/2013 – C.U. N° 450 del 10/04/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 460/C.D.T. n. 33 Del 16 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 180/A A.S.D. CARLENTINI (SR), avverso squalifica calciatore Miceli Giuliano per 6 gare - Campionato 1^ categoria girone f gara Carlentini/Mirabella del 07/04/2013 – C.U. N° 450 del 10/04/2013. La A.S.D. Carlentini, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la superiore decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo la eccessività della sanzione in relazione al fatto addebitato, atteso che il direttore di gara non ha subito alcuna conseguenza. Chiede pertanto che la sanzione venga rideterminata in termini più equi. La Commissione Disciplinare Territoriale, rileva che ai sensi dell’art. 35 numero 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova dei fatti posti in essere dai tesserati in occasione delle gare. Dalla lettura di detto rapporto si evince che il calciatore in questione subito dopo avere subito una ammonizione da parte del direttore di gara, lo spintonava. Ciò posto il reclamo appare accoglibile, in quanto la condotta in questione descritta dal direttore di gara, seppur di particolare gravità, è avvenuta in unico contesto e senza conseguenze particolari. Ragion per cui si ritiene di dovere contenere la sanzione al minimo edittale previsto dall’art. 19 comma 1 lettera e) C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Miceli Giuliano in 4 gare. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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